Il giudicato esterno sull’effettività dei costi va allegato integralmente; l’inerenza è requisito autonomo (Cass. civ. Sez. 5 n. 23045 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione è solo apparente, con conseguente nullità della sentenza per error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. Il vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non è denunciabile in caso di doppia conforme fondata sulle medesime ragioni di fatto, né consente censure per contraddittorietà o insufficienza della motivazione, essendo il sindacato di legittimità circoscritto al rispetto del “minimo costituzionale” dell’art. 111, comma 6, Cost. Il giudicato esterno, per essere dedotto in cassazione, impone la riproduzione integrale della sentenza passata in giudicato, a pena di inammissibilità, e non assume comunque rilievo decisivo quando verta su questioni diverse dall’inerenza dei costi ai sensi dell’art. 109 t.u.i.r., requisito autonomo e distinto dall’effettività delle prestazioni.
Il Fatto
Un contribuente, esercente attività di progettazione di ingegneria integrata, impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione, ai fini Irpef 2008, i costi per compensi relativi a prestazioni di assistenza commerciale ritenuti indeducibili per carenza del requisito dell’inerenza. La Commissione tributaria provinciale e, in grado di appello, la Commissione tributaria regionale rigettavano le ragioni del contribuente, rilevando la genericità delle ricevute, la mancanza di sottoscrizione, l’assenza di documentazione giustificativa e la mancanza di data certa del contratto.
Il contribuente ricorreva per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’esistenza di un giudicato formatosi sull’effettività delle prestazioni in forza di una sentenza resa tra l’Agenzia e la prestatrice, nonché l’omessa valutazione di elementi istruttori e il vizio di motivazione apparente della sentenza d’appello.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il motivo relativo alla motivazione apparente, rigettandolo. Richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia, la motivazione è apparente quando non rende percepibile il fondamento della decisione; nella specie, la CTR ha invece chiaramente indicato le ragioni del rigetto, evidenziando la mancanza di data certa del contratto, la genericità delle fatture e la loro mancata sottoscrizione. Il percorso logico-giuridico è quindi intellegibile e non si configura la nullità dedotta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Quanto al motivo sul giudicato esterno, la Corte lo dichiara inammissibile per difetto di specificità: il ricorrente ha riprodotto solo stralci della sentenza invocata, mentre l’onere di autosufficienza impone la riproduzione integrale del provvedimento passato in giudicato. Il motivo è comunque infondato, perché la sentenza è stata resa tra parti parzialmente diverse ed è stata impugnata, non essendo quindi passata in giudicato; inoltre, essa riguardava la natura occasionale o imprenditoriale delle prestazioni, questione diversa e non decisiva rispetto all’inerenza dei costi rispetto all’attività del contribuente.
I motivi di omesso esame e di violazione dell’art. 115 c.p.c. sono parimenti inammissibili. Il primo perché, in caso di doppia conforme fondata sulle medesime ragioni di fatto, il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. non è denunciabile e perché la censura è incentrata su elementi istruttori e non su un fatto storico decisivo; il secondo perché la violazione dell’art. 115 c.p.c. postula che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, mentre nella specie la CTR ha valutato gli elementi istruttori forniti, attribuendo loro un peso che non è sindacabile in sede di legittimità.
In definitiva, il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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