Contributi consortili: piano di bonifica non requisito di validità (Cass. civ. Sez. V n. 32514 del 13.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi consortili, la preventiva approvazione del piano generale di bonifica di cui all’art. 3 della legge reg. Puglia 13 marzo 2012, n. 4, in quanto atto di contenuto meramente programmatico, non costituisce requisito di validità del piano di classifica ai fini della riscossione dei contributi consortili. La disciplina transitoria dell’art. 42, comma 7, della medesima legge sancisce l’ultrattività dei previgenti piani di classifica fino all’approvazione del piano di bonifica, con la conseguenza che il consorzio è esonerato dalla prova del beneficio consortile, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d’intervento e dell’avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria del contribuente. Il contributo irriguo fisso è dovuto indipendentemente dall’effettivo utilizzo del servizio, perché il presupposto impositivo è il beneficio fondiario derivante dalla disponibilità irrigua.

Il Fatto

La ricorrente, in qualità di erede legittima della propria dante causa, ha impugnato l’ingiunzione di pagamento emessa dalla concessionaria della riscossione per conto del consorzio di bonifica, per contributi consortili relativi all’anno 2014, in relazione a immobili allocati nel comprensorio consortile.

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso originario, ravvisando l’insussistenza del beneficio consortile. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha riformato la decisione, ritenendo operante la presunzione di vantaggiosità in presenza di un piano di classifica regolarmente approvato. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, che denunciava il vizio di motivazione apparente ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. n. 546/1992, è infondato. La Corte ribadisce che la mancanza di motivazione rileva nei casi di radicale carenza o di argomentazioni logicamente inconciliabili, perplessità od obiettivamente incomprensibili. Nella specie, però, la sentenza impugnata ha adeguatamente argomentato che la pretesa impositiva atteneva alle sole spese di manutenzione e gestione degli impianti di irrigazione, il cui beneficio era insito nella preservazione generalizzata dei terreni da rischi idraulici e idrogeologici.

Il secondo motivo è infondato. La Corte chiarisce che l’art. 3 della legge reg. Puglia n. 4/2012 configura il piano di bonifica come strumento di pianificazione urbanistica di contenuto programmatico. La sua mancata approvazione non incide sulla determinabilità ed esigibilità dei contributi, che dipendono dal piano di classifica e dal perimetro di contribuenza. La norma transitoria dell’art. 42, comma 7, ha mantenuto in vigore la disciplina precedente fino all’approvazione dei piani, non potendo questi essere adottati prima del decorso di circa un anno dall’entrata in vigore della legge.

Il terzo motivo è inammissibile e comunque infondato. Le doglianze sul piano di classifica si risolvono in una contestazione dell’accertamento di fatto del giudice di appello, sottratto al sindacato di legittimità. La Corte ricorda che il contribuente può contestare la legittimità della pretesa impositiva, ma quando vi è un piano di classifica approvato, l’ente impositore è esonerato dalla prova del beneficio, salvo prova contraria.

Il quarto e il quinto motivo sono infondati. L’obbligatorietà dei contributi non viene meno per la carenza di specifiche opere di manutenzione nell’anno di riferimento, essendo connessa all’esistenza e funzionalità degli impianti per la difesa idraulica. Nelle opere di difesa idraulica il beneficio è intrinseco alle opere stesse, senza cessare di essere specifico. Il ricorso è rigettato, con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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