Sanatoria per raggiungimento dello scopo e limite all’impugnazione della cartella non notificata (Cass. civ. Sez. 5 n. 6742 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla per error in procedendo, quando, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni inidonee a far conoscere l’iter logico seguito dal giudice. L’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come introdotto dal d.l. n. 14/2021, conv. con modif. dalla legge n. 215/2021, limita l’impugnabilità diretta del ruolo e della cartella di pagamento asseritamente non notificata ai soli casi in cui il debitore dimostri uno specifico pregiudizio, come la partecipazione a procedure di appalto o la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici. La tempestiva proposizione del ricorso avverso la cartella di pagamento sana ex tunc la nullità della relativa notificazione per raggiungimento dello scopo dell’atto, ai sensi degli artt. 156 e 160 c.p.c.
Il Fatto
Il contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale la cartella di pagamento, l’avviso di accertamento sotteso e il ruolo esattoriale, deducendo che l’atto riscossivo non gli era stato validamente notificato. La CTP rigettava il ricorso e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia dichiarava, invece, inammissibile il ricorso originario, ritenendo non dimostrato l’interesse all’impugnazione di tali atti.
Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi, lamentando la motivazione apparente della decisione, la nullità della costituzione dell’agente della riscossione nei giudizi di merito e la nullità della notifica della cartella per omessa produzione della raccomandata informativa.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta i quattro motivi di ricorso, riconducendoli a tre nuclei: la censura sulla motivazione, le doglianze sulla costituzione dell’agente della riscossione e la questione della notifica della cartella.
Quanto al primo motivo, la Suprema Corte lo ritiene infondato. La motivazione resa dalla CGT-2 non è apparente, avendo i giudici d’appello chiaramente esplicitato il percorso logico-giuridico seguito. La Corte richiama il principio consolidato per cui la motivazione è solo apparente quando, pur esistente graficamente, non rende percepibile il fondamento della decisione. Nel caso di specie, la CGT-2 ha applicato il comma 4-bis dell’art. 12 d.P.R. n. 602/1973, che limita l’impugnabilità diretta del ruolo e della cartella non notificata ai soli casi in cui il debitore dimostri un pregiudizio concreto, e ha correttamente rilevato l’assenza di tale prova.
Il secondo e il terzo motivo, concernenti l’invalida costituzione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione nei gradi di merito, sono dichiarati inammissibili. Il ricorrente non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva richiamato il principio per cui la nullità della procura alle liti non è assoluta e, se non rilevata in primo grado, deve farsi valere tempestivamente con l’atto di appello, non potendo essere dedotta solo con la comparsa conclusionale. In ogni caso, l’eventuale invalidità della costituzione comporterebbe solo la contumacia dell’ente, senza incidere sulla declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Il quarto motivo, relativo all’omessa produzione della raccomandata informativa di cui all’art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 600/1973, è inammissibile perché si discosta dalla ratio decidendi assorbente, e comunque infondato. La Corte afferma che la tempestiva proposizione del ricorso avverso la cartella di pagamento produce l’effetto di sanare ex tunc la nullità della notificazione, per raggiungimento dello scopo dell’atto, ai sensi degli artt. 156 e 160 c.p.c.
Il ricorso è pertanto integralmente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia delle entrate e con il riconoscimento dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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