Motivazione apparente e omesso esame del fatto decisivo: limiti del ricorso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32942 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La deduzione della violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è ammissibile solo se il giudice di merito ha posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, disponendone d’ufficio al di fuori dei casi consentiti, ovvero ha giudicato contraddicendo espressamente o implicitamente la regola di giudizio; non integra il vizio la circostanza che il giudice abbia valutato le prove attribuendo maggiore forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre. La violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è ravvisabile soltanto quando si alleghi che il giudice ha disatteso il prudente apprezzamento in assenza di diversa indicazione normativa, oppure ha attribuito a una risultanza il valore proprio di una differente prova. Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. resta circoscritto all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione, che risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, con esclusione della sufficienza della motivazione. L’omessa pronuncia, infine, va dedotta come errore in procedendo e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non come vizio motivazionale.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale e ha condannato la società datrice di lavoro al pagamento, in favore del lavoratore, del residuo importo di euro 8.261,46 a titolo di retribuzioni e trattamento di fine rapporto per il periodo dal 09.11.2012 al 28.04.2014, oltre accessori. Il giudice territoriale, espletata consulenza tecnica contabile, aveva recepito l’ipotesi ricostruttiva conforme alla ricostruzione del rapporto subordinato a tempo indeterminato, detratte le somme già corrisposte.

Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, incentrati sulla valutazione dei documenti provenienti dalla pubblica amministrazione, sulla mancata contestazione della documentazione avversaria, su una presunta ultrapetizione e sull’attribuzione al lavoratore di somme di competenza degli enti previdenziali. Il lavoratore ha resistito con controricorso. La questione giunge in sede di legittimità per la verifica dei limiti del sindacato sulla motivazione e sulla valutazione delle prove.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, rilevando che il primo e il secondo motivo presentano concorrenti profili di inammissibilità. Il ricorrente denuncia impropriamente, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Richiamando le Sezioni Unite n. 20867 del 2020 e, in conformità, Cass. n. 9731 del 2025, il Collegio ribadisce che la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. presuppone che il giudice abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, dichiarando di non doverla osservare o fondando la decisione su prove non introdotte dalle parti.

Quanto all’art. 116 cod. proc. civ., la violazione è configurabile solo ove si alleghi che il giudice non abbia operato secondo il proprio prudente apprezzamento, pretendendo di attribuire alla prova un valore diverso o quello proprio di una differente risultanza probatoria. Il mero malgoverno del prudente apprezzamento resta censurabile, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., solo nei gravissimi casi individuati da Cass. Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014. La Corte richiama analiticamente i criteri elaborati dalle Sezioni Unite: la riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione, l’omesso esame del fatto storico decisivo, l’individuazione del dato testuale o extratestuale, del come e del quando della discussione.

I motivi in esame si rivelano irrispettosi di tali enunciati, poiché deducono esplicitamente la erronea valutazione del contenuto probatorio, senza individuare l’omesso esame di un fatto storico realmente decisivo che, ove non trascurato, avrebbe condotto a un esito diverso della controversia. Il terzo motivo è inammissibile perché lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. avvalendosi del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. L’omessa pronuncia integra un difetto di attività del giudice che deve essere fatto valere attraverso la specifica deduzione dell’error in procedendo, secondo il principio di cui a Cass. n. 329 del 2016, richiamata con i conformi Cass. n. 27387 del 2005, Cass. n. 1701 del 2006 e altre; inoltre non si riporta il contenuto degli atti processuali dai quali evincere la consumazione dell’extrapetizione.

Il quarto motivo, anch’esso incentrato sull’errata valutazione degli atti di causa, è inammissibile per le medesime ragioni. La Corte osserva peraltro che, secondo risalente e consolidato indirizzo — Cass. n. 4534 del 1996, Cass. n. 8842 del 2000, Cass. n. 11386 del 2003 — l’accertamento e la liquidazione in giudizio dei crediti pecuniari del lavoratore vanno effettuati al lordo delle ritenute fiscali e contributive. Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna della soccombente alle spese e con l’attestazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento del contributo unificato, secondo Cass. Sezioni Unite n. 4315 del 2020.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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