Abuso di posizione dominante e prova privilegiata dell’accertamento AGCM (Cass. civ. Sez. I n. 9 del 02.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio civile di risarcimento dei danni cagionati da un abuso di posizione dominante, il provvedimento dell’AGCM, divenuto definitivo a seguito del rigetto dell’impugnazione davanti al giudice amministrativo, costituisce prova privilegiata in ordine alla sussistenza del comportamento anticoncorrenziale, della posizione rivestita sul mercato e del suo abuso. Tale valore non si estende al nesso causale, all’esistenza e all’entità del danno, che il giudice civile accerta autonomamente secondo le regole della responsabilità extracontrattuale, potendo ricorrere a presunzioni e alla consulenza tecnica. L’accertamento dell’illecito non può essere rimesso in discussione sulla base del medesimo materiale probatorio o delle stesse argomentazioni già disattese dall’Autorità e dal giudice amministrativo, restando salva la prova contraria su fatti nuovi. La liceità della condotta rispetto ad altri rami dell’ordinamento, segnatamente quello brevettuale, non esclude di per sé l’abuso, che va valutato in chiave oggettiva.

Il Fatto

Il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e delle finanze hanno convenuto in giudizio una società farmaceutica per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal SSN per effetto di un abuso di posizione dominante nel mercato delle prostaglandine, accertato dall’AGCM con provvedimento sanzionatorio. Secondo le Amministrazioni, la società, titolare del brevetto sul principio attivo e del farmaco di riferimento, aveva posto in essere una strategia escludente volta a ritardare l’ingresso dei genericisti, mediante la richiesta di un brevetto divisionale e di un certificato di protezione complementare, oltre che attraverso diffide e contenziosi.

Il Tribunale ha respinto la domanda, negando efficacia vincolante all’accertamento dell’AGCM ed escludendo la prova del nesso causale e del danno. La Corte d’appello ha riformato la decisione, accogliendo la domanda e liquidando il danno. La società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il rapporto tra l’accertamento dell’Autorità garante e il giudizio civile. Il provvedimento dell’AGCM, specialmente quando il giudice amministrativo ne abbia confermato la legittimità, ha valore di prova privilegiata quanto all’esistenza dell’illecito e alla posizione dominante. Tuttavia, il giudice civile può esaminare elementi sopravvenuti non valutati dall’Autorità: la censura sul punto è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi, avendo la Corte territoriale ritenuto la sopravvenienza irrilevante in concreto, e non già precluso in astratto la sindacabilità.

Sul secondo motivo, la Corte ricostruisce la nozione di abuso alla luce dell’art. 102 TFUE e della giurisprudenza della Corte di giustizia UE. Una pratica lecita in base ad altre norme può risultare abusiva se attuata da un’impresa dominante, quando produca un effetto escludente e ricorra a mezzi diversi da quelli propri di una concorrenza basata sui meriti. La validità del brevetto divisionale e la legittimità del certificato non escludono l’abuso, poiché il giudizio verte sulla strumentalità escludente dell’insieme delle condotte e prescinde dalla loro liceità formale. Il motivo è infondato.

Sul nesso causale, la Corte ribadisce che il danno da abuso non è in re ipsa e va provato secondo le regole della responsabilità extracontrattuale. Il valore privilegiato dell’accertamento dell’AGCM non copre il nesso causale, che può però essere dimostrato per presunzioni, in base al criterio del più probabile che non. L’apprezzamento di gravità, precisione e concordanza degli indizi è riservato al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se correttamente motivato.

Quanto alla prova del danno, la Corte esclude la violazione dell’art. 2697 c.c., che ricorre solo quando l’onere sia attribuito a parte diversa da quella onerata, e non quando si contesti la valutazione delle prove. Le presunzioni semplici costituiscono prova completa, utilizzabile anche in via esclusiva. Il motivo sull’omesso esame di fatto decisivo è inammissibile, non specificando la decisività della circostanza dedotta. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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