Risarcimento per cessione forzosa di azioni: tassabile solo se lucro cessante (Cass. civ. n. 5275 del 17.02.2022)

Principi di diritto (Massima)
Il risarcimento del danno conseguente alla cessione di azioni a prezzo vile, dovuta alla condotta degli altri soci connotata da abuso di maggioranza, può costituire plusvalenza ai sensi degli artt. 67 e 68 del d.P.R. n. 917/1986, assoggettabile a tassazione, esclusivamente nell’ipotesi in cui tale cessione, a prescindere dalla situazione soggettiva del disponente in termini di volontarietà o meno del compimento dell’atto, sia qualificabile come lucro cessante, e quindi come voce sostitutiva di reddito, restando invece esente in caso di configurabilità del risarcimento come mero danno emergente. In ambito tributario, la normativa prende in considerazione i compensi risarcitori in relazione alla loro specifica destinazione funzionale, distinguendo tra ristoro volto alla mera reintegrazione patrimoniale e risarcimento destinato a sostituire redditi non prodotti o perduti.

Il Fatto

La vicenda trae origine dall’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate nei confronti di una contribuente per l’anno 2006, con il quale l’Ufficio qualificava come plusvalenza da cessione di partecipazioni qualificate una somma di circa 38 milioni di euro, pari al 40% dell’importo risarcitorio riconosciuto alla contribuente da una sentenza del Tribunale di Milano e successivamente ridotto a 95 milioni di euro in sede di transazione. La somma origina dalla cessione forzosa delle partecipazioni sociali della contribuente, indotta dall’illegittimo aumento di capitale deliberato dai familiari in violazione dei patti parasociali, che aveva di fatto azzerato il valore delle sue quote. La Commissione tributaria provinciale di Milano rigettava il ricorso della contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale della Lombardia lo accoglieva, ritenendo che il risarcimento avesse natura di reintegrazione patrimoniale e non di sostituto di reddito.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, censurando l’approccio della Commissione tributaria regionale, che aveva fondato la propria decisione sulla mancanza di volontarietà della cessione delle partecipazioni. Il giudice di legittimità ha chiarito che ciò che rileva ai fini della qualificazione delle somme percepite a titolo risarcitorio non è la volontarietà o meno della cessione, ma esclusivamente la natura del danno risarcito ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 917/1986: se il risarcimento costituisce danno emergente, ovvero ristoro della perdita subita dal patrimonio, non è assoggettabile a tassazione; se invece costituisce lucro cessante, in quanto sostitutivo di reddito, è assoggettabile a tassazione come integrazione della plusvalenza.

La Corte ha ricostruito la dinamica degli eventi, evidenziando come dall’unico presupposto causale dell’illegittima delibera di aumento di capitale siano derivati due effetti dannosi strettamente connessi: da un lato la perdita di valore della partecipazione, dall’altro la successiva cessione delle quote alla banca finanziatrice a un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato. La condotta della contribuente, volta a contenere il danno attraverso la vendita, non integra un fatto interruttivo del nesso causale, ma si inserisce nella catena causale originata dall’unico fatto generatore di danno. La Corte ha precisato che, nel settore tributario, rileva il fatto oggettivo dell’operazione realizzata, a prescindere dall’intenzione soggettiva del contribuente, richiamando i principi di cui all’art. 41 cod. pen. in tema di concorso di cause.

Quanto al valore probatorio della sentenza penale di assoluzione della contribuente, la Corte ha escluso ogni automatica autorità di cosa giudicata nel processo tributario, richiamando i limiti probatori posti dall’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546/1992 e la possibilità per il giudice tributario di procedere a un autonomo apprezzamento del materiale probatorio. Il giudice di legittimità ha inoltre ritenuto non opponibile all’Amministrazione finanziaria la transazione che aveva ridotto l’importo del risarcimento includendovi anche il danno morale, in quanto priva di giustificazione nella sentenza di condanna.

La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, enunciando il principio di diritto sopra riportato e demandando al giudice di merito la valutazione della corretta qualificazione del risarcimento in termini di danno emergente o di lucro cessante, valorizzando anche circostanze quali la mancata impugnazione delle delibere assembleari e la mancata richiesta di annullamento del negozio di cessione per vizio del consenso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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