Inammissibile il ricorso che censura la valutazione delle prove in cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1136 del 11.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur formalmente costruito come denuncia di violazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., sia in realtà volto a provocare un riesame della valutazione delle prove riservata al giudice del merito. La deduzione di travisamento della prova, da prospettare ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., presuppone che l’errore cada sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova e non sulla sua valutazione. Parimenti, la valutazione delle prove non è sindacabile in sede di legittimità come violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., salvo che il giudice di merito abbia attribuito valore di prova legale a mezzi che non lo hanno o abbia apprezzato secondo prudente valutazione prove di valore vincolante.

Il Fatto

I lavoratori, già dipendenti di un consorzio per la gestione degli impianti di depurazione, avevano chiesto al giudice del lavoro l’accertamento del diritto a ricevere, dalla liquidazione del consorzio, il compenso per lavoro straordinario corrispondente al prolungamento dell’orario di lavoro di trenta minuti per ogni giorno di effettiva fruizione dei buoni pasto, da quantificarsi in separato giudizio.

Il Tribunale aveva respinto la domanda. La Corte d’Appello l’aveva invece accolta, accertando il diritto al compenso nel quinquennio anteriore al marzo 2008. Il Comune, subentrato nei rapporti pendenti del consorzio, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; i lavoratori hanno resistito con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo, consistente nel distacco di due dei tre lavoratori presso il Comune, circostanza che avrebbe escluso la loro prestazione presso il consorzio. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, perché riferito a una circostanza non menzionata nella sentenza impugnata e allegata in termini generici, senza precisare la durata del distacco: non è dunque verificabile la decisività del fatto. La condanna generica al pagamento «per ciascun giorno di effettiva fruizione dei buoni pasto» non esclude, in sede di accertamento del quantum debeatur, che il credito possa risultare inesistente.

Il secondo motivo censurava l’interpretazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 8 d.lgs. n. 66/2003, contestando l’apprezzamento del fatto con cui la Corte territoriale aveva ritenuto non contestata la mancata predisposizione dei turni di sospensione per la consumazione dei pasti e provata la mancata fruizione della pausa.

La Corte ha dichiarato inammissibile anche questo motivo. Pur formulato come denuncia di violazione di norme di diritto, esso mirava di fatto a un riesame del fatto sottratto al giudizio di legittimità. Il richiamo all’art. 2697 cod. civ. è stato giudicato non pertinente, perché il giudice di merito non ha deciso applicando regole sull’onere della prova, ma accertando il fatto che la mancata predisposizione dei turni non aveva consentito ai lavoratori di fruire della pausa nella misura concordata.

Quanto all’art. 115 cod. proc. civ., il travisamento della prova presuppone un errore sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, con assoluta impossibilità logica di ricavarne i contenuti informativi tratti dal giudice; nel caso concreto il motivo censurava invece proprio la valutazione della prova. La Corte ha escluso anche un errore di percezione delle allegazioni delle parti, poiché la sentenza impugnata aveva fatto riferimento alla mancanza di una regolazione formale, mentre il ricorrente invocava una generica consuetudine giornaliera.

Infine, la semplice esistenza dell’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 66/2003, che impone al datore di lavoro di concedere una pausa di almeno dieci minuti tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero eccedente le sei ore, non vale a provare che quella norma sia stata nel concreto rispettata. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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