Demansionamento e danno alla professionalità: parametro la retribuzione integrale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20742 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il demansionamento si accerta con valutazione complessiva del periodo lavorativo: l’attribuzione di un singolo incarico pur rilevante non esclude la violazione dell’art. 2103 cod. civ., quando residui l’adibizione a mansioni inferiori o comunque di rilevante depauperamento professionale. Il danno alla professionalità e all’immagine può essere provato anche per presunzioni, sulla base delle allegazioni della parte e degli elementi indiziari emersi. La sua liquidazione può utilizzare come parametro la retribuzione anche nel suo ammontare integrale e non in percentuale, ove il riferimento risulti congruo in relazione alla totale inattività del lavoratore per buona parte del periodo considerato.

Il Fatto

Un professionista legale, dipendente di una società ferroviaria, dopo un periodo di distacco cessato per ragioni oggettive di riorganizzazione e drastica riduzione del contenzioso, viene adibito a compiti diversi e non riconducibili al proprio profilo professionale. Il lavoratore agisce in giudizio per il risarcimento del danno da demansionamento. Il tribunale accoglie la domanda e la corte d’appello conferma, ritenendo dimostrata la riduzione quantitativa e qualitativa delle pratiche assegnate, fino alla completa inattività e all’isolamento, e liquidando il danno con utilizzo quale parametro della retribuzione mensile nel suo valore integrale.

Il datore di lavoro propone ricorso per cassazione con cinque motivi, illustrati da memoria; il lavoratore resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo deduce violazione dell’art. 2103 cod. civ., per avere i giudici di merito comparato le mansioni con quelle svolte nel pregresso distacco, cessato per ragioni oggettive, anziché con la qualifica. Il motivo è infondato: nel testo ratione temporis vigente, la corte territoriale ha accertato l’adibizione a mansioni diverse da quelle precedenti e non riconducibili al profilo professionale, constatando sia il livello inferiore rispetto a quello posseduto, sia un rilevante depauperamento professionale.

Il secondo motivo censura la mancata considerazione dei compiti assegnati al rientro dal distacco e la mancata prova del loro svolgimento. La doglianza è priva di pregio: il lavoratore aveva diritto ad altri compiti non inferiori alla qualifica e il datore non ha dimostrato di averli assegnati.

Il terzo motivo lamenta che un incarico rilevante assegnato a dicembre 2012 avrebbe ridotto la durata del demansionamento. Il motivo è disatteso: la valutazione del demansionamento è complessiva e l’attribuzione di un singolo incarico non esclude la violazione della norma.

Il quarto motivo contesta la liquidazione del danno per assenza di prova del pregiudizio alla professionalità e all’immagine. La Corte lo ritiene infondato: la prova può raggiungersi anche mediante presunzioni, e nel caso il danno emergeva dal depauperamento professionale, dalla completa inattività forzata, dal venir meno dei rapporti con avvocati e magistrati e dalle modalità di svolgimento dell’attività.

Il quinto motivo censura la quantificazione parametrata alla retribuzione senza percentualizzazione. La Corte osserva che la liquidazione del danno alla professionalità può utilizzare la retribuzione unitamente ad altri parametri e che il riferimento all’ammontare totale, anziché a una percentuale, risulta congruo rispetto alla totale inattività per buona parte del periodo. Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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