Motivazione apparente e non contestazione nella causa sul rendiconto dell’associazione in partecipazione (Cass. civ. Sez. I n. 2121 del 22.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Integra il vizio motivazionale, sotto il profilo della motivazione obiettivamente incomprensibile, la sentenza d’appello che, in tema di associazione in partecipazione, affermi l’esistenza di un ammanco di cassa di entità imprecisata senza spiegare il rapporto tra tale disavanzo e il credito dell’associato, ricompreso nella somma oggetto di condanna. Il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. non può fondare la decisione quando il giudice di primo grado abbia proceduto a un vero e proprio accertamento contabile dei saldi. In sede di legittimità, la denuncia di violazione di legge ex art. 360, n. 3), c.p.c. non può risolversi in un riesame del merito, né investire l’asserita violazione di una clausola contrattuale, che non è norma di diritto. La violazione dell’art. 86 d.lgs. n. 276/2003 non introduce una conversione legale del contratto di associazione in partecipazione, ma opera solo in presenza di uno scopo elusivo, estraneo al giudizio di merito.

Il Fatto

Due associati avevano proposto opposizione a decreto ingiuntivo avverso l’intimazione di pagamento di euro 8.163,90, avanzando domanda riconvenzionale. La vicenda riguardava un’associazione in partecipazione stipulata con una società per la gestione di un punto di ristoro. Il Tribunale, nella resistenza della società, condannò gli opponenti al pagamento di euro 42.249,64. La Corte d’Appello di Bologna respinse il gravame.

Gli associati ricorrono per cassazione con quattro mezzi, deducendo l’illogicità della motivazione, la violazione delle norme sull’associazione in partecipazione, la violazione dell’art. 86 d.lgs. n. 276/2003 e l’erronea applicazione del principio di non contestazione. La società intimata non ha svolto difese.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, la Corte rileva che il passaggio della sentenza d’appello non brilla per chiarezza. Il Tribunale aveva ravvisato un ammanco di cassa di entità imprecisata, ma a pagina 4 della stessa sentenza si dà atto che la cassa registrava un attivo di euro 15.527,32 non versato all’associante. Da qui l’alternativa non sciolta: o l’ammanco era di quell’entità e allora il credito di euro 17.756,81 andava portato in compensazione, oppure il disavanzo conglobava entrambe le somme, ma tale evenienza non è motivata. La motivazione risulta perciò obiettivamente incomprensibile e il motivo è accolto.

Sul secondo motivo, la Corte dichiara l’inammissibilità. La censura investe accertamenti di fatto e un supposto errore di calcolo sull’ammontare dell’obbligazione di partecipazione alle perdite, estranei alla denunciata violazione di legge. Il vizio di violazione di legge implica un problema interpretativo della norma, mentre l’erronea ricognizione della fattispecie concreta attiene alla valutazione del merito. La Corte richiama Cass. Sez. U. n. 10313 del 2006 e Cass. Sez. U. n. 23745 del 2020. I ricorrenti non possono inoltre dedurre la violazione di una clausola contrattuale, che non è norma di diritto ai sensi dell’art. 360, n. 3), c.p.c.

Sul terzo motivo, la Corte osserva che l’art. 86 d.lgs. n. 276/2003 non ha introdotto una conversione legale del contratto in rapporto di lavoro subordinato, ma ha previsto che, in caso di finalità elusive, all’associato si applichino le disposizioni più favorevoli del lavoratore dipendente, richiamando Cass. n. 2371 del 2015. Il tema elusivo è estraneo al giudizio di merito. L’eccezione di giudicato interno è carente di autosufficienza. Il vizio motivazionale non sussiste, non configurandosi né il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili né la motivazione perplessa, secondo Cass. Sez. U. n. 8053 e n. 8054 del 2014.

Sul quarto motivo, la Corte ritiene fondata la censura. La sentenza impugnata reputa a torto che il Tribunale abbia definito la questione dell’ammanco di cassa sulla base del principio di non contestazione. La stessa sentenza dà atto, però, di un vero e proprio accertamento contabile e di una consulenza tecnica d’ufficio che aveva ricostruito i ricavi non registrati. L’applicazione del principio di non contestazione appare perciò ingiustificata. Anche a voler riferire la mancata contestazione all’indagine del c.t.u., rileva il principio per cui, a fronte di critiche specifiche e circostanziate, il giudice è tenuto a spiegare in modo puntuale le ragioni della propria adesione, secondo Cass. n. 11917 del 2021.

In conclusione, la Corte accoglie il primo e il quarto motivo, dichiara inammissibili i restanti, cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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