Opposizione al decreto di pagamento del CTU e litisconsorzio necessario (Cass. civ. Sez. II n. 2653 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d’ufficio, ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari, poiché in caso di condanna le spese di consulenza sono poste a loro carico e l’esito del giudizio di opposizione può avere riflessi patrimoniali nei loro confronti. Il decreto presidenziale di comparizione degli interessati deve essere notificato dal ricorrente a tutte le parti del giudizio di merito. L’omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione a una di tali parti determina la nullità del procedimento e della decisione, rilevabile anche d’ufficio dal giudice di legittimità, con cassazione della pronuncia e rinvio per l’integrazione del contraddittorio.

Il Fatto

Nel corso di un giudizio d’appello avente ad oggetto l’applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale, la corte territoriale nominava un perito e le conferiva l’incarico di accertare tempi e modalità di acquisizione delle società sottoposte ad ablazione e la riferibilità delle stesse al proposto. Il tribunale, in primo grado, aveva disposto la confisca delle quote di novanta società.

La corte d’appello liquidava al perito un compenso applicando i minimi tariffari previsti dall’art. 2 della tabella allegata al DM 30.5.2002, ponendo le spese a carico della procedura e, in caso di incapienza, a carico dell’Erario. Il proposto proponeva opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 e il Presidente Delegato riformava il decreto, ponendo le spese a carico dell’Erario e riducendo il compenso. Il giudice dell’opposizione rilevava che il ricorso non era stato notificato a una società coinvolta, ma non disponeva la rinotifica, ritenendola litisconsorte processuale facoltativa. Il perito ricorreva per cassazione; resisteva il proposto con ricorso incidentale condizionato e il Ministero della Giustizia proponeva ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica riguarda la qualificazione del contraddittorio nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento del consulente tecnico d’ufficio e le conseguenze della sua incompletezza. La Corte muove dall’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e osserva che le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari.

La ragione è sostanziale: in caso di condanna, le spese di consulenza sono poste a carico di quelle parti, sicché l’esito del giudizio di opposizione è idoneo a incidere sulla loro sfera patrimoniale. Da ciò deriva che il decreto presidenziale di comparizione degli interessati deve essere notificato dal ricorrente a tutte le parti del giudizio di merito. Il contraddittorio non può quindi essere ricostruito su base facoltativa in ragione del solo interesse di fatto dell’una o dell’altra parte.

L’omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione a una di tali parti determina la nullità del procedimento e della decisione. La Corte richiama sul punto Cassazione civile sez. VI, 22/07/2019, n. 19694 e Cassazione civile sez. VI, 31/12/2020, n. 30053. La violazione delle norme sul litisconsorzio necessario vizia l’intero procedimento e può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice di legittimità, con annullamento della pronuncia emessa, secondo Cassazione civile sez. II, 30/03/2006, n. 7528.

Nel caso di specie, il ricorso ex art. 170 non era stato notificato alla società coinvolta sul presupposto, ritenuto erroneo, che si trattasse di litisconsorte processuale facoltativo. Nei confronti di quella società doveva essere integrato il contraddittorio, poiché rivestiva la qualifica di litisconsorte necessario: la misura di prevenzione aveva riflessi patrimoniali sulla stessa, essendo la partecipazione ricondotta al proposto secondo la decisione di confisca del tribunale. La Corte dichiara pertanto la nullità dell’ordinanza impugnata e dell’intero procedimento, con rinvio al Presidente della Corte d’appello di Roma, in persona di altro magistrato, titolare della competenza funzionale in materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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