Doppia conforme e sindacato sulla motivazione: onere di allegazione del ricorrente (Cass. civ. Sez. II n. 3075 del 02.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ipotesi di doppia conforme prevista dall’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. Dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. operata dalla legge n. 134/2012, il sindacato sulla motivazione è consentito solo quando l’anomalia si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile. In tema di art. 116 cod. proc. civ., la doglianza è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice non abbia operato secondo il prudente apprezzamento o abbia attribuito a una prova il valore proprio di una diversa risultanza.

Il Fatto

Una società appaltatrice chiede il pagamento di una somma a titolo di indebito arricchimento nei confronti della banca proprietaria di un immobile industriale. La ricorrente assume di aver eseguito lavori in subappalto, in parte successivi al collaudo, mai pagati perché l’appaltatore generale, divenuto insolvente, non li avrebbe corrisposti.

Il Tribunale di Roma rigetta la domanda e la Corte d’Appello di Roma conferma la decisione. La società propone ricorso per cassazione articolando due motivi, cui la banca resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che la sentenza d’appello è del tutto conforme a quella di primo grado. In tale ipotesi opera la regola della doppia conforme e il ricorrente, per non incorrere nell’inammissibilità del motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto delle due decisioni e dimostrarne la diversità, onere che nella specie non è stato assolto.

La Corte osserva che la censura di omesso esame di un fatto decisivo è inoltre inammissibile perché il profilo della successione dei lavori rispetto al collaudo è stato espressamente esaminato dai giudici di merito. Il fatto che le opere eseguite fossero successive al collaudo è stato valutato, sicché nessun contrasto irriducibile tra affermazioni emerge dalla motivazione.

Sul primo motivo la Corte richiama le Sezioni Unite n. 8053 del 2014: dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., il sindacato sulla motivazione è ammesso solo quando l’anomalia attiene all’esistenza della motivazione in sé, e non al mero difetto di sufficienza. Nel caso concreto la Corte d’Appello, in conformità al giudice di primo grado, ha evidenziato che quanto pagato comprendeva anche i lavori eseguiti dopo il collaudo, accertamento immune da illogicità.

Quanto al secondo motivo, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 20867 del 30.09.2020: la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice non abbia operato secondo il prudente apprezzamento, mentre è inammissibile la doglianza che si limiti a prospettare un diverso valore delle prove. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. presuppone che il giudice abbia posto a fondamento prove non introdotte dalle parti.

Le censure si risolvono in una richiesta di diversa valutazione del materiale istruttorio e mirano a una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di merito. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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