Surrogazione nel credito ipotecario dopo il pignoramento ed efficacia dell’annotazione (Cass. civ. Sez. III n. 3401 del 06.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’ipoteca sia già iscritta prima del pignoramento, il trasferimento o la surrogazione del credito ipotecario avvenuto successivamente al pignoramento non costituisce una garanzia nuova, ma modifica soltanto il soggetto che ne è titolare. In tale ipotesi l’annotazione a margine dell’iscrizione, prescritta dall’art. 2843 cod. civ., non ha efficacia costitutiva, ma solo latamente dichiarativa, non potendo la vicenda traslativa arrecare pregiudizio ai creditori concorrenti, i quali non possono subire la collocazione in chirografo di un credito assistito da ipoteca ad essi opponibile. Il coordinamento tra l’art. 2843 cod. civ. e l’art. 2916 cod. civ. impone di limitare la portata costitutiva dell’annotazione alle sole ipoteche costituite dopo il pignoramento, poiché solo in tal caso viene in essere un vincolo nuovo. Ne consegue che, in sede distributiva, il credito surrogato mantiene la prelazione, non essendo ipotizzabile la sua degradazione a chirografo per il solo fatto della mancata annotazione.
Il Fatto
La ricorrente aveva estinto un mutuo garantito da ipoteca di primo grado su un immobile di proprietà del genitore, già assoggettato a pignoramento, versando alla banca creditrice la residua somma e surrogandosi nel diritto di credito della cedente con scrittura privata redatta dal notaio. Aveva poi incaricato la propria avvocatessa di intervenire nella procedura espropriativa per concorrere al riparto nella posizione di creditore privilegiato.
Il professionista delegato alla vendita escluse però la natura ipotecaria del credito, ritenendo necessaria l’annotazione a margine dell’iscrizione ai sensi dell’art. 2843 cod. civ.; il credito fu così ammesso in chirografo e la ricorrente restò esclusa dal riparto. Convenne quindi in giudizio il notaio e l’avvocatessa per responsabilità professionale. Il Tribunale rigettò la domanda e la Corte d’appello confermò la decisione, richiamando la sentenza di questa Corte n. 5508 del 2021. Di qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla distinzione tra il piano generale dell’efficacia dell’annotazione rispetto ai terzi e il piano specifico del giudizio di responsabilità professionale. Il secondo comma dell’art. 2843 cod. civ. stabilisce che la trasmissione o il vincolo dell’ipoteca non ha effetto finché l’annotazione non sia eseguita, sicché, nei confronti dei terzi creditori, la mancata annotazione priva di effetti la trasmissione del vincolo, con subentro del surrogato anche nella prelazione.
Tale regola, già affermata da Cass. n. 17644 del 2007 e ribadita da Cass. n. 6013 del 2008 e Cass. n. 6082 del 2015, va però coordinata con l’art. 2916 cod. civ., che esclude dal riparto le ipoteche iscritte dopo il pignoramento e i privilegi per la cui efficacia l’iscrizione sia successiva. Il pignoramento opera come spartiacque tra il prima e il dopo: il vincolo ipotecario sorto dopo di esso è improduttivo di effetti ai fini distributivi.
Se invece l’ipoteca preesiste al pignoramento, la situazione è diversa. Non si costituisce una garanzia nuova, ma si modifica solo il soggetto titolare, con indifferenza per gli altri creditori, i quali sanno che la loro soddisfazione potrà avvenire solo dopo quella del creditore precedente. Su questa linea si colloca la sentenza n. 5508 del 2021, secondo cui l’annotazione, ai fini della distribuzione, ha funzione non costitutiva ma latamente dichiarativa. La ricostruzione è l’unica idonea a impedire di fatto la cedibilità dei crediti nel corso della procedura esecutiva.
Quanto al profilo della responsabilità, la Corte rileva che la ricorrente avrebbe dovuto proporre opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., ovvero opposizione ai sensi dell’art. 512 cod. proc. civ., per contestare l’errore del delegato nell’ammettere in chirografo un credito che andava ammesso in privilegio. Non avendo esperito quella iniziativa, doverosa e probabilmente destinata al successo, la ricorrente pretende di far valere nei confronti del notaio e dell’avvocatessa l’errore di un soggetto diverso. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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