Redditometro, prova contraria del contribuente e minimo costituzionale della motivazione (Cass. civ. Sez. V n. 4424 del 20.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con il cd. redditometro, sulla base degli indici dei decreti ministeriali 10 settembre e 19 novembre 1992, dispensa l’Amministrazione da ulteriore prova sull’esistenza dei fattori indice di capacità contributiva, restando a carico del contribuente la prova documentale che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. La presunzione legale relativa così introdotta richiede che il contribuente dimostri non solo la disponibilità di ulteriori redditi, ma anche circostanze sintomatiche della loro destinazione a coprire le spese contestate, secondo un giudizio ancorato a dati quantitativi e temporali. Ove il giudice di merito ometta del tutto di valutare la contestata sproporzione tra esborsi accertati e redditi dichiarati, la motivazione è affetta da anomalia motivazionale rilevante ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nei soli limiti del minimo costituzionale indicato da Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014.

Il Fatto

La contribuente riceveva un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria, per l’anno d’imposta 2008, rideterminava il reddito in via sintetica ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, valorizzando la disponibilità di quattro unità immobiliari, l’impiego di una collaboratrice domestica e i finanziamenti infruttiferi erogati a tre società partecipate, a fronte di redditi dichiarati di importo assai contenuto. L’istanza di accertamento con adesione si concludeva negativamente.

La C.t.p. di Napoli rigettava il ricorso; la C.t.r. della Campania, con sentenza n. 1704/49/2015, accoglieva l’appello compensando le spese. L’Amministrazione proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi. La causa era trattata in camera di consiglio e il P.M. concludeva per l’accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si denunciava l’erroneità del rilievo di omessa pronuncia in primo grado, è dichiarato inammissibile. La Corte ribadisce che, pur essendo il giudice di legittimità anche giudice del fatto quando è dedotto un error in procedendo, il potere-dovere di esame diretto degli atti presuppone che il ricorrente individui puntualmente gli elementi del fatto processuale, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso. La censura, nella specie, difetta di specificità.

Il secondo e il terzo motivo sono infondati. Richiamando Cass. n. 5204 del 2023, la Corte ricorda che la mancata pronuncia sull’eccezione di inammissibilità di un motivo di appello per novità attiene a questione rilevabile ex officio, sottratta alla preclusione di cui all’art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, che investe le sole eccezioni in senso stretto.

Il quarto e il quinto motivo sono fondati. La Corte ricostruisce la disciplina dell’accertamento sintetico: la presunzione legale relativa impone al contribuente una prova contraria documentale che dimostri la provenienza non reddituale delle somme, non essendo sufficiente la mera disponibilità o il transito di risorse (richiamate, tra le altre, Cass. n. 27811 del 2021 e Cass. n. 37985 del 2022).

I giudici di appello hanno fatto mal governo di tali principi, obliterando la contrapposizione tra la potenzialità reddituale irrisoria della contribuente e i versamenti effettuati nelle società partecipate, nonché l’entità delle consistenze immobiliari. La C.t.r. si è limitata ad affermare apoditticamente l’assolvimento dell’onere probatorio, senza motivare sulla dedotta sproporzione tra esborsi, riserve patrimoniali maturate anni addietro e redditi dichiarati, dei quali non era stata provata la perdurante disponibilità.

Tale motivazione, priva di iter logico-argomentativo, integra l’anomalia censurabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. nei ristretti limiti del minimo costituzionale fissato da Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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