Inammissibile in cassazione la violazione di decreto direttoriale e circolare interna (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5052 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Non è denunciabile direttamente in cassazione la violazione e falsa applicazione di un decreto direttoriale e di una circolare interna, trattandosi di atti privi della natura di fonte normativa primaria o secondaria. È inammissibile, per difetto di autosufficienza, il motivo con cui il ricorrente non si confronti con la ratio decidendi del giudice di merito. In tema di pubblico impiego privatizzato, la P.A. non ha alcun potere di modificare le clausole di un bando di concorso già emanato, né di derogare all’onere di attestazione delle circostanze rilevanti imposto ai candidati al momento della presentazione della domanda.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente di un Ministero dal 1982 con inquadramento di ingegnere coordinatore, aveva partecipato alla procedura di progressione economica per il passaggio alla fascia retributiva superiore, collocandosi in posizione non utile in graduatoria. Ritenendo di avere commesso errori materiali nella compilazione della domanda, aveva chiesto all’amministrazione di rettificare la graduatoria e, per effetto della verifica compiuta dall’ufficio, era stato collocato in una posizione ancora peggiore.

Il ricorrente aveva allora adito il giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento di un punteggio utile ai fini della collocazione in graduatoria e la condanna al pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 986/2017, aveva riformato la decisione accogliendo il gravame proposto dall’amministrazione. Da qui il ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente aveva dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del decreto direttoriale n. 58572 del 2010, sostenendo che nessun onere di allegazione fosse posto a carico dei candidati, come si sarebbe evinto dalla circolare n. 5 del Direttore Generale. La Corte ha dichiarato la doglianza inammissibile, rilevando che non è possibile denunciare direttamente in cassazione la violazione e falsa applicazione di un decreto direttoriale e di una circolare interna, atti che non integrano il parametro del vizio di violazione di legge.

Con il secondo motivo il ricorrente aveva lamentato la violazione dell’art. 97 Cost., richiamando la giurisprudenza amministrativa sull’obbligo della P.A. di consentire ai partecipanti di integrare la domanda in presenza di meri errori materiali. Con il terzo motivo aveva contestato la violazione degli art. 43 d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’art. 18 della legge n. 241 del 1990.

Le due doglianze, esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione, sono state anch’esse dichiarate inammissibili. Il ricorrente, infatti, non si è confrontato con l’affermazione della corte territoriale secondo cui, in tema di pubblico impiego privatizzato, l’amministrazione non ha alcun potere di modificare le clausole di un bando di concorso già emanato, come affermato da Cass., Sez. L, n. 24569 del 1° dicembre 2016.

Il giudice di merito aveva chiarito che il bando imponeva di attestare, già al momento della presentazione della domanda, le circostanze rilevanti ai fini della procedura. Accettare correzioni di asseriti errori materiali avrebbe comportato una deroga illegittima alle clausole del bando stesso. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto, non avendo la controparte svolto attività difensiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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