Accertamento in concreto della subordinazione per obbligo contributivo dei soci lavoratori (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25623 del 18.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo contributivo per il finanziamento del Fondo di solidarietà residuale di cui all’art. 3 della legge n. 92 del 2012 presuppone l’accertamento in concreto del vincolo di subordinazione tra la cooperativa e i soci lavoratori. Tale accertamento costituisce un giudizio di fatto e prescinde dal nomen iuris prescelto dalle parti, essendo il tipo negoziale indisponibile sia dai contraenti sia dal legislatore. La qualificazione del rapporto come autonomo o subordinato è censurabile in cassazione, per l’individuazione dei caratteri tipici, solo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; il ragionamento presuntivo sugli indici sussidiari è sindacabile nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Il Fatto

L’INPS ha chiesto alla società cooperativa il pagamento dei contributi e delle somme aggiuntive per il finanziamento del Fondo di solidarietà residuale, sul presupposto della natura subordinata dei rapporti che legavano la cooperativa ai propri soci lavoratori. Il Tribunale ha accertato la fondatezza della pretesa e la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame della società.

La cooperativa ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi, contestando in radice la riconducibilità dei rapporti al paradigma della subordinazione e censurando la valutazione delle risultanze istruttorie.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo della qualificazione del rapporto. L’indagine del giudice non può arrestarsi al nomen iuris individuato dai contraenti, perché anche al legislatore è precluso qualificare un rapporto in termini dissonanti rispetto alla sua effettiva natura. Rileva il comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, ai sensi dell’art. 1362, secondo comma, cod. civ. La posizione del socio lavoratore non contraddice la qualificazione in termini di subordinazione del rapporto che si instaura a latere rispetto a quello associativo.

Quanto al primo, secondo e quarto motivo, la Corte esclude che difetti l’accertamento in concreto del vincolo. La Corte di merito ha vagliato gli elementi istruttori e le peculiarità delle prestazioni, valorizzando gli indici sussidiari alla luce della più sfumata valenza dell’assoggettamento all’altrui potere direttivo. Rilevano l’inserimento stabile nell’organizzazione, la messa a disposizione delle sole energie lavorative, la natura elementare e ripetitiva delle mansioni, l’assenza di rischio d’impresa, il mancato apporto di attrezzature e la retribuzione oraria parametrata al contratto collettivo.

Il ragionamento presuntivo del giudice di merito non è sindacabile nel merito. La valutazione degli indici di subordinazione è accertamento di fatto e l’opzione interpretativa del materiale probatorio, cristallizzata in una doppia conforme, resta espressione di una potestà propria del giudice del merito.

Il terzo motivo, sulla distribuzione dell’onere della prova, resta privo di valenza decisiva una volta riscontrato in positivo il carattere subordinato dei rapporti. Analogamente, il quinto motivo, sul ragionamento presuntivo ex art. 2729 cod. civ., tende a ridiscutere la scelta dei giudici di merito e travalica i confini del giudizio di legittimità. Il sesto e settimo motivo, sulle istanze istruttorie, sono disattesi in quanto le circostanze dedotte non presentano le caratteristiche del fatto storico decisivo. La censura di omesso esame non può trovare ingresso al cospetto di una sentenza d’appello che conferma per le medesime ragioni di fatto la pronuncia del Tribunale, senza allegazione di una diversità di ragioni.

La Corte dà conto della sopravvenuta apertura della liquidazione giudiziale della ricorrente, escludendo che tale pronuncia determini l’interruzione del giudizio di legittimità, dominato dall’impulso officioso. Il ricorso è respinto nel suo complesso, con condanna alle spese e sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *