Onere probatorio del Fisco sull’iscrizione frazionata e duplicazione d’imposta (Cass. civ. Sez. V n. 6012 del 06.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione frazionata dei crediti tributari, qualora il contribuente impugni una seconda cartella esattoriale deducendone la natura di duplicazione, anche parziale, della pretesa già azionata con la prima cartella emessa a titolo provvisorio, spetta all’Amministrazione finanziaria provare che l’ulteriore atto esattivo rechi l’iscrizione a ruolo di somme diverse e ulteriori. La legittimità dell’esecuzione frazionata non si presume: il Fisco deve indicare gli elementi degli atti esattivi o delle decisioni giudiziarie che ne offrono fondamento. In difetto di tale prova, la pretesa resta indimostrata e l’appello dell’Ente impositore è rigettato. La motivazione del giudice di merito che dia conto di questo riparto probatorio non è apparente, ma chiara ed esaustiva.
Il Fatto
La contribuente riceveva la notificazione di un avviso di accertamento per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa a un determinato periodo d’imposta. Impugnava l’atto e il concessionario per la riscossione le notificava una prima cartella di pagamento recante iscrizione parziale e provvisoria delle somme dovute (50%). Anche quella cartella era impugnata. Avviso di accertamento e prima cartella divenivano definitivi all’esito della vicenda giudiziaria.
Il concessionario notificava poi una seconda cartella esattoriale, con la quale richiedeva ulteriori somme in relazione alla stessa annualità, e promuoveva espropriazione immobiliare. La contribuente impugnava il nuovo atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, contestando che esso costituisse indebita duplicazione della prima cartella. La CTP accoglieva il ricorso; la CTR rigettava l’appello dell’Amministrazione, rilevando che l’Ente impositore non aveva provato che le somme richieste con la seconda cartella non duplicassero quelle già chieste con la prima. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi censuravano la violazione dell’art. 2909 cod. civ. e la nullità della sentenza per non avere la CTR dichiarato inammissibile l’originario ricorso, in tesi proposto nel 2012 avverso un atto notificato nel 2006. La Corte li respinge: la contribuente aveva tempestivamente impugnato la seconda cartella, notificata nel 2012, e la sua tesi era sempre stata quella della duplicazione. Oggetto di eventuale annullamento, anche parziale, doveva essere non la prima, ma la seconda cartella in quanto duplicazione della prima.
I restanti tre motivi, trattati congiuntamente, denunciavano nullità per motivazione apparente, violazione di legge in materia di esazione frazionata e vizio di motivazione. La Corte chiarisce la tesi dell’Ente: dopo l’impugnazione dell’avviso di accertamento, il Fisco avrebbe iscritto a titolo provvisorio il 50% delle somme, notificando la prima cartella nel 2006, e, formatosi il giudicato, avrebbe iscritto il restante 50% a titolo definitivo con la seconda cartella.
Il problema, osserva la Corte, è di prova. La CTR aveva rilevato che l’Amministrazione aveva allegato soltanto una delle due sentenze ordinate e che, in ogni caso, esse non dimostravano l’assunto dell’iscrizione parziale seguita da un saldo. Ne derivava il mancato assolvimento dell’onere di provare che le due cartelle riguardassero imposte diverse.
La ricorrente replica con una ricostruzione non pienamente comprensibile: gli importi indicati come pretesa della seconda cartella, sommati, raggiungono una cifra molto inferiore rispetto a quella indicata dalla stessa Amministrazione come pretesa creditoria complessiva azionata in sede esecutiva, e la circostanza non è chiarita. La ricostruzione dell’Ente è possibile e persino plausibile, ma difetta di prova: l’Agenzia non illustra in qual modo abbia dimostrato che la seconda cartella rechi somme ulteriori e non la duplicazione, e non indica alcun passaggio degli atti esattivi o delle decisioni giudiziarie a fondamento della propria tesi.
La motivazione della CTR, pertanto, per quanto sintetica, non è apparente, risultando chiara ed esaustiva. Il ricorso è rigettato; non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo la contribuente svolto difese nel giudizio di legittimità, e non si applica il doppio contributo per la soccombenza di parte ammessa alla prenotazione a debito.
Nota della Redazione
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