Questioni non accolte del contribuente contumace in appello: necessaria riproposizione ex art. 56 d.lgs. n. 546/1992 (Cass. civ. Sez. 5 n. 16496 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la regola dell’art. 56 del d.lgs. n. 546/1992, per cui le questioni ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate, si applica a qualsiasi questione proposta dal ricorrente, purché suscettibile di essere dedotta come autonomo motivo di impugnazione. Tale preclusione opera anche quando il contribuente non si è costituito in appello, restando contumace. Il principio non si applica, invece, all’Amministrazione finanziaria che non sia impugnante: le ragioni poste a base dell’atto impositivo si intendono acquisite al giudizio, senza onere di riproposizione, salvo una precisa volontà contraria dell’Amministrazione stessa.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 1997, emesso nel termine di proroga biennale previsto dall’art. 10 della legge n. 289/2002. La società impugnava l’atto, eccependo la nullità per decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ma la Commissione Tributaria Regionale, all’esito dell’appello erariale, confermava la decisione.
La Corte di Cassazione, con ordinanza del 2018, accoglieva il ricorso dell’Agenzia, cassava la sentenza e rinviava alla Commissione Tributaria Regionale in diversa composizione per l’esame degli altri motivi di appello. A seguito di riassunzione, la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia – Sezione Staccata di Catania accoglieva in parte l’appello dell’Amministrazione, esaminando nel merito le censure originariamente proposte dalla società avverso l’avviso di accertamento, ritenute riproposte con l’atto di riassunzione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente scrutinato la tempestività del ricorso avverso la sentenza di secondo grado, superando la proposta di definizione accelerata. Ha ritenuto applicabile il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., nel testo antecedente alle modifiche della legge n. 69/2009, in considerazione della data di instaurazione del giudizio di primo grado, avvenuta prima del 4 luglio 2009.
Nel merito, la Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso, ravvisando la violazione degli artt. 56 e 63 del d.lgs. n. 546/1992 e del principio di non contestazione. Ha ricordato che, nel processo tributario, l’art. 56 del d.lgs. n. 546/1992, che riproduce l’art. 346 c.p.c., impone all’appellato che non abbia visto accolte le proprie questioni la loro espressa riproposizione in appello, a pena di rinuncia. Tale onere, ha precisato la Corte, grava anche sul contribuente rimasto contumace nel giudizio di appello, come affermato dai precedenti richiamati.
La Corte ha, tuttavia, ribadito che il principio non opera nei confronti dell’Amministrazione finanziaria non impugnante: le ragioni poste a base dell’atto impositivo impugnato si intendono acquisite al giudizio, senza che l’Amministrazione abbia l’onere di riproporle in appello, potendo esse ritenersi sottratte al dibattito solo a seguito di una precisa volontà in tal senso. Il giudice del rinvio, invece, ha errato nel ritenere che le censure della società fossero state validamente riproposte e che le circostanze e la documentazione dedotte potessero considerarsi acquisite senza contestazioni.
La Corte ha, infine, dichiarato assorbiti il terzo e quarto motivo di ricorso, relativi alla violazione di norme del d.P.R. n. 917/1986 e agli artt. 2697 e 2700 c.c., in conseguenza dell’accoglimento dei primi due. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia – Sezione Staccata di Catania, affinché verifichi se e quali questioni siano state effettivamente riproposte dalla contribuente ex art. 56 del d.lgs. n. 546/1992 nel giudizio di appello, limitando il proprio esame a quelle non rinunciate.
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Nota della Redazione
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