Firma a stampa e copia analogica dell’ingiunzione Area C (Cass. civ. Sez. II n. 6791 del 14.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative per violazione della disciplina delle aree a traffico limitato, il provvedimento redatto con sistemi meccanizzati non richiede la sottoscrizione autografa del responsabile del procedimento, essendo sufficiente l’indicazione a stampa del suo nominativo sul documento prodotto dal sistema, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 39/1993, richiamato dall’art. 4-bis del d.lgs. n. 82/2005. La copia analogica inviata per posta al soggetto privo di domicilio digitale non necessita di alcuna attestazione di conformità all’originale informatico. Tale requisito, non previsto dalla legge, non incide sull’esistenza del provvedimento né determina equivocità della provenienza.
Il Fatto
Il ricorrente ha citato in giudizio il Comune di Milano chiedendo che fosse dichiarata nulla o annullata l’ingiunzione di pagamento con cui l’amministrazione gli aveva contestato plurime violazioni della regolamentazione della denominata Area C. A sostegno della domanda ha contestato l’inesistenza dell’atto notificato, perché privo della firma autografa del responsabile del procedimento e/o dell’attestazione di conformità al documento da cui era stata estratta la copia, così da rendere equivoca la relativa provenienza.
Il Tribunale di Milano ha rigettato le domande e confermato l’ingiunzione, osservando che per gli atti redatti con sistema meccanizzato la firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile. La Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, resistito dal Comune con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha sostenuto che la Corte d’appello avrebbe omesso di coordinare la disciplina invocata con le previsioni del codice dell’amministrazione digitale. In particolare, secondo la tesi del ricorrente, il Comune avrebbe dovuto formare l’originale informatico e notificare una mera copia analogica, mentre ha dichiarato di non avere mai predisposto il documento in forma digitale.
La Corte ha rilevato che il ricorrente, pur trascrivendo la disposizione, non considera che l’art. 4-bis rinvia espressamente all’art. 3 del d.lgs. n. 39/1993. Nei confronti dei soggetti privi di domicilio digitale può essere inviata copia analogica del documento, con indicazione a mezzo stampa del responsabile pro tempore in sostituzione della firma autografa. Il richiamo operato dalla Corte d’appello all’art. 3 è dunque corretto.
Su questa linea la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il verbale redatto con sistemi meccanizzati per fini di notifica non richiede la sottoscrizione autografa dell’accertatore, sostituibile con l’indicazione a stampa del nominativo del responsabile, Cass. n. 9815/2015 e Cass. n. 12160/2016, senza necessità di formazione di un originale cartaceo firmato a mano.
Quanto alla mancata attestazione di conformità della copia analogica, la Corte ha osservato che si tratta di requisito che non incide sull’esistenza stessa del provvedimento e che non determinerebbe l’equivocità della provenienza. Il requisito, inoltre, non è previsto dall’art. 3 del d.lgs. n. 39/1993, richiamato dall’art. 4-bis. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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