Responsabilità del curatore e del perito: prescrizione dal danno effettivo (Cass. civ. Sez. III n. 6947 del 14.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità professionale del curatore fallimentare e del perito stimatore per omessa segnalazione di un vincolo di uso civico gravante sul bene aggiudicato, il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria decorre dal momento in cui il danno si è verificato e non da quello in cui è divenuta conoscibile la condotta prodromica. L’avvio del procedimento di accertamento dell’uso civico costituisce atto strumentale e non ancora lesivo; la prescrizione principia solo dall’esito di quel procedimento, che ha determinato l’evizione del diritto di proprietà superficiaria. La sentenza di merito fondata su due rationes decidendi autonome e ciascuna idonea a sorreggerla è impugnabile solo se entrambe sono censurate: la mancata critica di una sola rende inammissibili per difetto di interesse le censure avverso l’altra. È inammissibile, per difetto di interesse, il motivo che investa un’argomentazione resa ad abundantiam e non costitutiva di autonoma ratio decidendi.

Il Fatto

La società ricorrente, aggiudicataria del diritto di proprietà superficiaria su un immobile in forza di decreto del giudice delegato, ha convenuto in giudizio la curatrice del fallimento della venditrice e il perito stimatore della procedura, chiedendo la restituzione del prezzo e il risarcimento del danno per la sopravvenuta evizione del bene, colpito da un vincolo di uso civico accertato solo nel 2011.

Il Tribunale ha accolto l’eccezione di prescrizione, facendo decorrere il termine dalla data del decreto di trasferimento o dal deposito dell’elaborato peritale. La Corte d’appello ha confermato, ritenendo che la società conoscesse la delibera consiliare di approvazione del piano di accertamento già dal 2006. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che la reiezione della domanda si fonda su due ragioni autonome: la prescrizione del diritto e l’esclusione della responsabilità professionale. Quando una sentenza poggia su più ordini di ragioni, ciascuno sufficiente a sostenerla, il ricorrente deve censurarli tutti, a pena di inammissibilità. Nel caso concreto il primo e il secondo motivo attaccano la prima ragione, il terzo la seconda: ne deriva la necessità di un esame congiunto.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per il mancato superamento della preclusione di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., in presenza di doppia conforme di merito, e per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.. Il quarto motivo è parimenti inammissibile, perché rivolto contro affermazioni rese ad abundantiam sul preteso giudicato relativo all’aggiudicazione, prive di incidenza sul dispositivo.

Sul primo motivo la Corte accoglie la censura di erronea individuazione del dies a quo. La conoscenza o conoscibilità di una causa di evizione da parte dell’acquirente è irrilevante. Poiché l’azione risarcitoria presuppone il verificarsi del danno, il termine decorre solo dal momento in cui il pregiudizio si è concretato. L’avvio del procedimento di apposizione dell’uso civico è atto prodromico, non ancora lesivo: solo con il suo esito si è realizzata l’acquisizione del bene al demanio e la conseguente evizione.

La Corte richiama il principio già affermato in tema di responsabilità del commercialista, secondo cui il termine non decorre dall’atto prodromico ma dall’atto che per la prima volta esercita il diritto lesivo. Applicando tale criterio, essa accoglie anche il terzo motivo, rilevando la laconicità della motivazione di appello, che ha dato per scontato che ai professionisti non potesse essere imputato altro se non la mancata consultazione dei registri immobiliari, senza chiarire se la conoscenza aliunde del vincolo fosse stata considerata irrilevante.

La sentenza è quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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