Procura al non cassazionista e obbligo di buona fede nella servitù (Cass. civ. Sez. III n. 8536 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La procura alle liti rilasciata a due difensori, dei quali uno solo iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alla Corte di cassazione, è valida ed efficace, poiché l’esclusione del potere rappresentativo del non cassazionista non travolge quello dell’altro difensore parimenti nominato. L’obbligo di buona fede nell’esecuzione del contratto e nell’adempimento degli obblighi accessori non può fondare un obbligo di collaborazione a carico della controparte quando difetti la prova che questa conoscesse la necessità dell’attività richiesta. Il giudice di legittimità non può procedere a un nuovo accertamento dei fatti già esaminati nel merito, né censurare la mancata valutazione di circostanze di cui non sia dimostrata la sottoposizione al giudice di appello.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di un terreno confinante con quello dei controricorrenti. Tra le parti è insorta una controversia sull’uso di una servitù di passaggio a carico del fondo della ricorrente, composta con una transazione nella quale la ricorrente si è obbligata a spostare il tracciato della servitù, sopportandone il costo.

Ritenendo che lo spostamento non fosse stato possibile per l’inerzia dei controricorrenti, che non avrebbero rimosso un contatore posto sulla loro proprietà, la ricorrente li ha convenuti davanti al Giudice di Pace di Lecco per ottenere il rimborso delle spese sostenute. I controricorrenti hanno chiesto in via riconvenzionale il rimborso delle spese di rimozione del contatore. Il Giudice di Pace ha respinto entrambe le domande; il Tribunale di Lecco ha rigettato l’appello principale e accolto quello incidentale. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Preliminarmente la Corte esamina l’eccezione dei controricorrenti sul difetto di potere rappresentativo di uno dei difensori, non iscritto nell’albo dei cassazionisti. L’eccezione è infondata: la procura e il mandato sono stati rilasciati anche a favore dell’altro difensore, iscritto nell’albo speciale. La giurisprudenza richiamata dai controricorrenti riguarda il diverso caso in cui la procura sia rilasciata solo al non cassazionista e l’altro difensore si limiti ad autenticare la firma. Quando invece la procura è conferita a entrambi, l’esclusione del potere di uno dei due lascia integro quello dell’altro.

Nel merito il ricorso è dichiarato inammissibile. Con il primo motivo la ricorrente deduce l’errata applicazione del principio di buona fede, sostenendo che l’obbligo di rimuovere il contatore, pur non previsto nella transazione, sarebbe derivato dall’obbligo di collaborazione tra le parti. La Corte rileva che il giudice di merito ha esaminato la questione e ha escluso la sussistenza dell’obbligo, poiché non è emerso che i controricorrenti sapessero della necessità della rimozione per i lavori in corso. La presunta raccomandata inviata dalla ricorrente non è risultata provata quanto a spedizione e ricezione, e la prova testimoniale non ha dato esito positivo.

La Corte precisa che il giudice di merito ha negato i fatti presupposti dell’obbligo di buona fede, con un accertamento che non è sindacabile in sede di legittimità. La ricorrente non ha addotto ragioni idonee a dimostrare che in quell’accertamento si celino violazioni di legge censurabili.

Il secondo motivo prospetta una violazione dell’articolo 111 della Costituzione e censura la diversa rilevanza attribuita a due circostanze di fatto. Il motivo è inammissibile: si chiede un nuovo accertamento di circostanze già valutate in appello, non consentito in cassazione. Quanto alla prima circostanza, non è dimostrato che la questione fosse stata sottoposta al giudice di secondo grado; quanto alla seconda, la spesa per la rimozione del contatore è stata oggetto di accertamento in secondo grado. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di lite e al pagamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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