Termine di contestazione CONSOB dalla data di accertamento, non di constatazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 4832 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di centosessanta giorni per la contestazione degli addebiti da parte della CONSOB, di cui all’art. 195, comma 1, TUF, decorre dal momento dell’accertamento, che non coincide con la mera constatazione materiale dei fatti. La ricostruzione dei tempi necessari per l’accertamento è rimessa al giudice di merito; la sanzione è applicabile per illeciti di mera condotta, per i quali la pericolosità è in re ipsa. In materia di illeciti amministrativi, vige una presunzione di colpa, con onere dell’incolpato di provare l’assenza di colpa o l’errore scusabile sul fatto.
Il Fatto
La società ricorrente aveva opposto la delibera con cui la CONSOB le aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione degli obblighi di trasparenza, non avendo evidenziato la propria eterodirezione da parte della società controllante. Nel ricorso, la società lamentava la tardività della contestazione rispetto al termine di 180 giorni previsto dall’art. 195 TUF, oltre all’infondatezza nel merito e all’inoffensività degli illeciti. La Corte d’Appello aveva respinto l’opposizione, ritenendo tempestiva l’azione di CONSOB e sussistente la violazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel respingere il primo motivo, ha chiarito che il termine per la contestazione non decorre dalla semplice conoscenza dei fatti, ma dal momento in cui l’autorità di vigilanza è in grado di tradurre la constatazione in un vero e proprio accertamento. Ha precisato che il giudice di merito deve valutare se vi sia stata un’ingiustificata inerzia, considerando il tempo necessario per le verifiche, in base a un giudizio condotto ex ante. Nel caso di specie, l’istruttoria ha dimostrato che solo la ricezione dell’informativa della Guardia di Finanza aveva fornito elementi sufficienti per l’accertamento.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, poiché la censura non riguardava un fatto storico ma una linea difensiva. Ha inoltre richiamato la presunzione di colpa per gli illeciti amministrativi, gravando sull’incolpato l’onere di provare l’errore scusabile.
Sul terzo motivo, la Corte ha affermato la legittimità dell’utilizzo, nel giudizio civile, di risultanze di indagini penali, come le sommarie informazioni testimoniali, che possono essere valutate come indizi, nel rispetto del principio del contraddittorio, instaurato con la produzione in giudizio.
Infine, la Corte ha dichiarato infondato il quarto motivo, precisando che per gli illeciti di mera condotta la pericolosità è in re ipsa, rendendo inapplicabile l’art. 131-bis c.p., poiché il bene giuridico protetto, la trasparenza del controllo societario, è leso dalla mancata esternazione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 195 TUF – Procedura sanzionatoria