Convalida del trattenimento dello straniero: necessaria motivazione specifica (Cass. civ. Sez. I n. 8746 del 03.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di convalida del trattenimento dello straniero, disciplinato dall’art. 14, comma 4, d. lgs. n. 286/1998, ha oggetto circoscritto alla verifica di proporzionalità e adeguatezza delle misure disposte dall’autorità di pubblica sicurezza in attesa del rimpatrio. Trattandosi di misura privativa della libertà personale, assistita dalla riserva assoluta di legge di cui all’art. 13 Cost., il controllo giurisdizionale deve estendersi al vaglio di specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta e della loro congruenza rispetto alla finalità del rimpatrio. Il giudice deve quindi verificare in modo argomentato la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 13 e 14 T.U.I., anche rilevando d’ufficio, sulla base del fascicolo e del contraddittorio, l’eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità non dedotto dall’interessato. La convalida fondata sul mero richiamo alle norme, senza motivazione percepibile, è affetta da violazione di legge costituzionalmente rilevante.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, era destinatario di un decreto di espulsione adottato dal Prefetto ed eseguito con trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri. Il Giudice di pace, rilevata l’assenza di documenti di identificazione, convalidava il trattenimento ritenendo sussistenti i presupposti della domanda del Questore.

Lo straniero ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto di convalida, articolando due motivi: la mancata nomina del difensore di fiducia in udienza e l’illegittimità del trattenimento per difetto dei presupposti di pericolosità o rischio di fuga, oltre alla totale assenza di motivazione sulla sussistenza dei requisiti.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il primo motivo. Il diritto di difesa non è stato violato, poiché lo straniero è stato assistito da un difensore e non risulta che avesse conferito procura speciale ad altro legale prima dell’udienza di convalida, né che avesse manifestato al giudice la volontà di essere assistito da un difensore diverso.

Il secondo motivo è invece fondato. La Corte ricostruisce la natura del giudizio di convalida, richiamando il disposto dell’art. 14, comma 4, d. lgs. n. 286/1998: il giudice verifica l’osservanza dei termini e la sussistenza dei requisiti degli artt. 13 e 14, escluso quello della vicinanza del centro di permanenza. Il controllo è circoscritto alla verifica di proporzionalità e adeguatezza delle misure in attesa del rimpatrio.

Il trattenimento costituisce misura privativa della libertà personale, con modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. In ragione del rango costituzionale del diritto inciso e della riserva assoluta di legge ex art. 13 Cost., non solo l’autorità amministrativa è priva di potere discrezionale, ma il controllo giurisdizionale deve spingersi al vaglio di specificità dei motivi e della loro congruenza con la finalità del rimpatrio, come affermato da Cass. n. 24584/2020 e Cass. n. 22775/2022.

La Corte richiama anche la giurisprudenza unionale (Corte di giustizia, grande sezione, 8 novembre 2022, cause C-704/20 e C-39/21), secondo cui il controllo giudiziario del trattenimento deve condurre il giudice a rilevare d’ufficio l’eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità, anche se non dedotto dall’interessato.

Nel caso concreto, la convalida è stata disposta con provvedimento immotivato: il giudice, dopo aver richiamato le ragioni addotte dal Questore, si è limitato a citare gli artt. 13 e 14 T.U.I. senza verificare in maniera argomentata i requisiti. Una motivazione graficamente esistente ma inidonea a rendere percepibile il fondamento della decisione integra violazione di legge costituzionalmente rilevante (richiamate Cass., Sez. U., n. 8053/2014 e Cass. n. 13977/2019). Il provvedimento è pertanto cassato e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., il trattenimento non è convalidato per l’intervenuta scadenza del termine perentorio di cui all’art. 14, comma 4, d. lgs. n. 286/1998. Quanto alle spese, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato e soccombente un’amministrazione statale, non vi è luogo a regolazione, con liquidazione demandata al giudice di merito ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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