Vittima di tratta: il rischio di re-trafficking va valutato sulla situazione concreta del Paese d’origine (Cass. civ. Sez. I n. 13502 del 09.05.2026)

Scheda tratta dalla Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione – Protezione internazionale e complementare, espulsione, allontanamento e trattenimento (maggio-giugno 2026), sezione 1. PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE – QUESTIONI SOSTANZIALI › 1.1 Status di rifugiato › 1.1.1 Appartenenza a un determinato gruppo sociale.

Estremi: Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13502/2026, ud. 03/02/2026, dep. 09/05/2026 – Rel. Scalia, Pres. Tricomi

Parole chiave: [ricorrente nigeriana – tratta per sfruttamento sessuale – rischio di re-trafficking]

Il caso e la decisione, nel testo della rassegna

Nel caso in esame “d opo aver riportato la vicenda personale della ricorrente, così come da quest’ultima narrata, il Tribunale ha affermato che «… anche alla luce delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio disposto dal giudice istruttore al fine di dissipare ogni dubbio relativo alla vicenda narrata, non può, in alcun modo, condurre all’accoglimento della sua domanda di protezione internazionale per le ragioni che andremo ad esporre. La ricorrente ha raccontato una vicenda che si inserisce pienamente nel quadro noto dei percorsi di tratta cui molte donne nigeriane sono tristemente sottoposte: un viaggio faticoso e doloroso dalla Nigeria alla Libia, e poi la traversata in mare fino all’Italia, durante il quale ha subito violenze e soprusi. Questo vissuto traumatico è emerso in entrambe le occasioni in cui è stata ascoltata, con particolare intensità nell’udienza più recente del 14 maggio 2025. In detta sede, la ricorrente ha spiegato che, inizialmente, non se l’era sentita di affrontare un percorso di supporto presso un ente antitratta, perché ricordare le violenze subite le provocava un forte stato di ansia e paura. Ha poi chiarito che la sua adesione successiva a tale percorso non è nata da un cambiamento della realtà esterna, bensì da una maggiore consapevolezza del proprio stato psicologico e del bisogno di essere aiutata per elaborare quanto accaduto. Ha poi aggiunto di temere il proprio ex marito in caso di rimpatrio, ma non ha fornito indicazioni ulteriori che possano suffragare un timore attuale, specifico e individualizzato. Proprio su questo punto, giova soffermarsi: il timore espresso in relazione ad un eventuale rientro in Nigeria non risulta in alcun modo collegabile al fenomeno della tratta di esseri umani, che è sì parte del suo vissuto pregresso, ma che non sembra costituire oggi una minaccia attuale o concreta. Difatti, la persona che aveva organizzato il viaggio, che presumibilmente svolgeva il ruolo di madame, ossia la sua compagna di classe, è deceduta durante la traversata in mare. Per quanto riguarda il fratello della donna, la ricorrente ha dichiarato espressamente di non averlo mai conosciuto. Non vi è, dunque, alcun legame personale o obbligazione debitoria nei suoi confronti, né elementi che lascino presumere la sussistenza di pressioni o minacce da parte sua. Ella ha, infatti, escluso legami con la rete criminale coinvolta nel suo arrivo in Italia, riferendo di non essere mai stata costretta alla prostituzione sul territorio italiano, anzi di aver avuto accesso a percorsi di accoglienza, lavorativi e relazionali. In definitiva, pur prendendo atto della sofferenza psicologica derivante dal passato vissuto e della condizione di vittima di tratta, dalle dichiarazioni rese sia in sede amministrativa che giurisdizionale, non emergono gli elementi richiesti per il riconoscimento dello status di rifugiato ex art. 8 d.lgs. 251/2007, né quelli per la protezione sussidiaria ex lett. a) e b) D.Lgs. 251/07.».

Nell’accogliere il ricorso, la Suprema Corte osserva che “s i tratta di valutazioni limitate al rischio di reinserimento nel meccanismo della tratta, peraltro operate sulla base di giudizi astratti, non parametrati alla situazione della Nigeria, che non è stata oggetto di specifico accertamento, e senza alcuna considerazione delle condizioni della donna che è stata vittima di tratta, sempre nella specifica realtà del Paese di provenienza, a prescindere dal rischio di re-traffiking.”

Fonte: Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, in collaborazione con EUAA – Agenzia dell’Unione Europea per l’Asilo, Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione – Protezione internazionale e complementare, espulsione, allontanamento e trattenimento (maggio-giugno 2026), a cura di Martina Flamini, Julia Hasani, Eugenia Pompei, Tecla Presezzi, Carmen Rosa. Testo riportato fedelmente. Ufficio del Massimario / EUAA – Portale del Massimario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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