Compensazione delle spese per accoglimento parziale dell’opposizione all’esecuzione (Cass. civ. Sez. III n. 9002 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La statuizione di compensazione delle spese per giusti motivi, riservata al prudente ma motivato apprezzamento del giudice di merito, è censurabile in cassazione se le spese siano poste, anche solo parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa, oppure quando la motivazione sia illogica e contraddittoria. L’opposizione all’esecuzione è giudizio a natura eterodeterminata: ogni motivo dedotto integra un distinto e autonomo fatto costitutivo dell’inesistenza del diritto a procedere. Ne consegue che l’accoglimento di uno solo dei motivi e il rigetto degli altri, traducendosi in contrapposto esito di autonome domande, possono configurare reciproca soccombenza e giustificare la compensazione.

Il Fatto

Una società ricorrente aveva proposto opposizione all’esecuzione avverso una cartella di pagamento emessa per il recupero di un contributo pubblico dapprima erogato e poi revocato dal Ministero competente. La Corte di Appello di Salerno, in sede di rinvio, ha accolto l’opposizione dichiarando l’insussistenza del credito azionato, per illegittimità del decreto ministeriale di revoca, e ha compensato tra le parti le spese dell’intero giudizio. La società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, censurando la disposta compensazione.

Le amministrazioni e gli enti impositori hanno resistito con controricorso. La questione giunge così in Cassazione per la verifica della legittimità della deroga al principio di soccombenza.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione delle norme sulle spese processuali e un’anomalia motivazionale, assumendo l’infondatezza dei giusti motivi posti a base della compensazione e l’inconsistenza della relativa argomentazione.

La Corte chiarisce anzitutto il quadro normativo applicabile: alla fattispecie trova applicazione l’originario testo dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., risalendo la lite all’anno 2003, e non la versione introdotta dalla legge n. 263 del 2005, che opera solo per i giudizi promossi dal 1° marzo 2006.

Pur nel regime anteriore, il provvedimento di compensazione per giusti motivi deve trovare un adeguato supporto motivazionale, non essendo necessarie motivazioni specifiche purché le ragioni siano desumibili dal complesso della motivazione, secondo l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 20598 del 2008. La statuizione è però censurabile quando le spese gravino sulla parte vittoriosa o quando la motivazione sia illogica e contraddittoria.

Scendendo al caso concreto, la Corte espunge dalla motivazione della sentenza impugnata il riferimento all’attività difensiva della parte e la formula generica sulla complessità della vicenda. Ritiene invece corretta, e idonea a sorreggere la decisione, la ragione dell’accoglimento soltanto di uno dei motivi di opposizione.

Poiché l’opposizione all’esecuzione è giudizio a natura eterodeterminata, l’accoglimento di un motivo e il rigetto degli altri si traducono in un contrapposto esito di autonome domande di tutela, integrando la reciproca soccombenza delle parti. Il motivo è pertanto disatteso, con assorbimento del secondo. Il ricorso è rigettato e le spese del giudizio di legittimità sono interamente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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