Indennità sostitutiva delle ferie non godute nella base di calcolo della buonuscita (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9009 del 04.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità sostitutiva delle ferie non fruite va inclusa nella base contributiva dell’indennità di buonuscita ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973. Tale conclusione discende dalla natura retributiva dell’indennità e dal suo assoggettamento a contribuzione previdenziale ex art. 12 della legge n. 153 del 1969. La circostanza che l’indennità di buonuscita non sia configurabile come salario differito, a differenza del TFR, non esclude il computo, poiché la base di calcolo è pur sempre determinata sulla retribuzione annua lorda e sugli assegni e indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale. La diversità delle modalità di calcolo tra TFS e TFR non giustifica quindi un trattamento differenziato dell’indennità in questione.
Il Fatto
Il lavoratore ha convenuto in giudizio l’INPS davanti al Tribunale di Viterbo per ottenere il ricalcolo dell’indennità di buonuscita già liquidata, chiedendo l’inserimento nella relativa base di calcolo dell’importo riconosciutogli con una precedente sentenza della Corte d’appello di Roma a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute in costanza del rapporto di impiego con il MIUR.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso. La Corte d’appello di Roma ha invece accolto l’appello, affermando la computabilità dell’indennità nella base di calcolo della buonuscita. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973 e sostenendo la non computabilità dell’indennità sostitutiva delle ferie.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica centrale riguarda la determinazione dell’indennità di buonuscita spettante ai sensi degli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973 e, in particolare, la verifica se l’indennità sostitutiva delle ferie non godute concorra a formare la base contributiva. L’INPS sosteneva che il trattamento di fine servizio non costituisce un accantonamento di quote della retribuzione, ma il risultato di un calcolo che considera soltanto l’ultima retribuzione annua percepita moltiplicata per gli anni di servizio.
La Corte ricostruisce la distinzione tra TFS e TFR. L’indennità di buonuscita si ottiene moltiplicando un dodicesimo dell’80% della retribuzione contributiva annua utile lorda percepita alla cessazione dal servizio per il numero degli anni utili. Il TFR, invece, è un salario posticipato calcolato per quote annuali, pari alla retribuzione divisa per il coefficiente 13,5. I due istituti differiscono nelle modalità di calcolo: i TFS hanno carattere previdenziale, il TFR ha carattere di salario differito.
Il percorso argomentativo si concentra sull’art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973, che individua la base contributiva nell’80% dello stipendio, paga o retribuzione annui, oltre a specifici assegni e indennità e, in via residuale, a “gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale”. Poiché l’indennità per ferie non godute non è espressamente elencata, occorre stabilire se rientri in tale ultima categoria.
La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui l’indennità sostitutiva delle ferie non godute è assoggettabile a contribuzione previdenziale ex art. 12 della legge n. 153 del 1969, avendo carattere retributivo (sentenze Cass., Sez. L, n. 11262 del 2010 e Cass., Sez. L, n. 6607 del 2004). Viene richiamata anche la giurisprudenza che ne riconosce la natura mista, risarcitoria e retributiva, in ragione del carattere irrinunciabile del diritto alle ferie garantito dall’art. 36 Cost. e dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE (Cass., Sez. L, n. 26160 del 2020; Cass., Sez. L, n. 13473 del 2018; Cass., Sez. L, n. 20836 del 2013).
Dalla natura retributiva e dalla sottoposizione a contribuzione deriva che l’indennità va computata nella determinazione dell’indennità di buonuscita. La Corte ritiene irrilevante la distinzione tra TFS e TFR prospettata dall’INPS: anche se la buonuscita non è salario differito, essa è comunque calcolata considerando la retribuzione annua lorda e gli assegni utili ai fini previdenziali, tra cui figura l’indennità per ferie non godute. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna dell’INPS alle spese di lite e all’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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