Concordato preventivo: relazione attestatore e potere discrezionale sul termine (Cass. civ. Sez. I n. 9026 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è sindacabile esclusivamente l’anomalia motivazionale e non il semplice difetto di sufficienza della motivazione. Il giudizio sulla inidoneità della relazione del professionista attestatore ex art. 161, terzo comma, legge fallimentare e sulla fattibilità del piano integra un accertamento di fatto, insindacabile in cassazione. La concessione del termine ex art. 162, primo comma, legge fallimentare per integrare il piano costituisce esercizio di un potere discrezionale del tribunale, rispetto al quale il debitore non vanta alcun diritto, essendo tenuto a corredare la domanda di tutta la documentazione prescritta. Ove la decisione di merito si fondi su una pluralità di ragioni autonome, la ritenuta infondatezza delle censure mosse a una sola di esse rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre.

Il Fatto

Una banca di credito cooperativo chiedeva al Tribunale di Salerno di dichiarare il fallimento di una s.r.l. debitrice in virtù dei saldi debitori di taluni conti correnti. La società, con ricorso depositato l’11 marzo 2018, chiedeva l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, allegando un piano con prosecuzione dell’attività d’impresa; all’udienza del 21 maggio 2018 formulava richiesta di un termine per apportare integrazioni e modifiche al piano.

Il tribunale negava l’ammissione al concordato e dichiarava il fallimento. Il reclamo ex art. 18 legge fallimentare era rigettato dalla Corte d’Appello di Salerno con condanna della reclamante alle spese. La società impugnava allora la sentenza di appello con ricorso per cassazione, affidato a nove motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava il giudizio di inidoneità della relazione del professionista attestatore. La Corte lo respinge qualificandolo essenzialmente come censura di fatto: la doglianza investe l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti e va quindi ricondotta al paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., essendo proprio tale previsione a governare il vizio in questione.

Nel solco di questa disposizione, e dei principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, i giudici di legittimità escludono che possa configurarsi alcuna figura di anomalia motivazionale, tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione. La Corte d’Appello ha esplicitato in modo compiuto e intelligibile il proprio percorso argomentativo e non ha omesso l’esame del fatto decisivo: il paradigma della motivazione apparente non ricorre.

La Corte ribadisce poi che la parte non può rimettere in discussione, con il ricorso per cassazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici di merito, essendo preclusa in sede di legittimità la revisione degli accertamenti di fatto. La richiesta di una diversa interpretazione dei dati contabili e della relazione dell’attestatore si risolve in un inammissibile invito alla rivalutazione degli esiti di causa.

Quanto alla mancata concessione del termine ex art. 162, primo comma, legge fallimentare, la Corte osserva che il tribunale esercita un potere discrezionale: il debitore non è titolare di alcun diritto al riguardo, avendo l’obbligo di corredare la domanda di tutta la documentazione prescritta dall’art. 161 legge fallimentare. La ricorrente non ha quindi ragione di dolersi dell’omessa motivazione sul punto.

Il percorso si chiude con il rigetto congiunto dei restanti motivi. La sentenza d’appello si fonda su una pluralità di ragioni autonome, ciascuna idonea a sorreggerla: il rigetto delle censure mosse alla prima di esse rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre, che non potrebbero comunque condurre alla cassazione. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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