Controllo automatizzato illegittimo se manca la dichiarazione del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 9320 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di controllo automatizzato di cui all’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, la procedura presuppone che gli importi richiesti si ricavino direttamente dalla dichiarazione resa dal contribuente e che il controllo sia meramente cartolare. Ove la ripresa a tassazione avvenga in assenza di dichiarazione, difettano i presupposti di legge e non può prescindersi dalla previa notifica dell’avviso di accertamento. L’errore percettivo del giudice di merito su un fatto storico, principale o secondario, oggetto di discussione tra le parti e idoneo a orientare in senso diverso la decisione, è deducibile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. quando consista nell’omesso esame di quel fatto, non anche quando si traduca in mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, e sempre che non ricorra l’ipotesi della doppia conforme ex art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ.
Il Fatto
La società contribuente impugna una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, deducendo di non aver mai dichiarato il reddito minimo imponibile previsto per le società non operative. Il dato emergeva dal rigo RN6 della stessa cartella, ove l’importo dichiarato era indicato come “0,00”.
La Commissione Tributaria Provinciale rigetta il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio conferma la decisione di primo grado, sul presupposto che la contribuente avesse effettivamente dichiarato l’imposta per cui l’Agenzia procedeva. La società propone quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo: il giudice d’appello non avrebbe percepito che dalla cartella, prova documentale, si ricavava inequivocabilmente l’assenza della dichiarazione, mentre la sentenza l’aveva data per presupposta. Il secondo mezzo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 30, legge n. 724/1994, per aver l’ufficio attivato la procedura automatizzata in difetto dei relativi presupposti.
I due motivi, connessi, sono esaminati congiuntamente e accolti. La Corte richiama il principio per cui l’errore percettivo del giudice di merito su un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e risulti idoneo a orientare in senso diverso la decisione, è deducibile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. quando consista nell’omesso esame del fatto, non anche quando si traduca in mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, sempre che non ricorra la doppia conforme (richiamata Cass. n. 37382 del 2022).
Nel caso concreto, l’addebito alla Commissione regionale è di non aver percepito che dalla cartella si ricavava inequivocabilmente l’assenza della dichiarazione, invece dalla stessa presupposta. Dalla lettura della cartella emerge che nella colonna degli importi dichiarati figura “0,00”: si è dunque trattato di una ripresa a tassazione in assenza di dichiarazione.
La decisività dell’errore è evidente, perché il ricorso al controllo automatizzato esime dalla preventiva notifica dell’avviso di accertamento solo quando gli importi richiesti si ricavino direttamente dalla dichiarazione resa. Non giova l’obiezione che la dizione sarebbe stata compatibile con una dichiarazione presentata senza importo, poiché la sentenza afferma senza mezzi termini che la contribuente riportava in dichiarazione il reddito minimo imponibile. Difettavano quindi i presupposti del controllo automatizzato e non poteva prescindersi dalla previa notifica dell’avviso di accertamento (richiamata Cass. n. 25472 del 2016).
Il terzo motivo, che denuncia omessa motivazione e violazione degli artt. 3, legge n. 241/1990, 7 e 17, legge n. 212/2000, 12, d.P.R. n. 602/1973 e art. 24 Cost., resta assorbito dall’accoglimento dei precedenti. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese.
Nota della Redazione
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