Redditometro, prova contraria e aiuti del coniuge (Cass. civ. Sez. V n. 9663 del 10.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito, la prova contraria ammessa dall’art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973 non si esaurisce nella mera allegazione del rapporto di coniugio, ma esige la dimostrazione di elementi sintomatici che, in conseguenza del vincolo personale, il contribuente abbia potuto ricevere rimesse sufficienti a fronteggiare le spese contestate. Il contribuente che deduca di avere sostenuto la spesa con risorse del coniuge è onerato della prova della loro disponibilità, entità e durata del possesso. Resta fermo che i redditi del coniuge possono essere considerati ai fini del redditometro, senza che ciò alteri gli ordinari principi di imputazione dell’onere probatorio. Il giudice di merito che liquida la capacità di risparmio del coniuge su un arco temporale limitato, senza esaminare la donazione indiretta e la documentazione bancaria prodotta, incorre in error in iudicando e in difetto motivazionale.

Il Fatto

La contribuente riceveva notifica di un avviso di accertamento ai fini IRPEF per l’anno di imposta 2001, con cui l’Ufficio rideterminava sinteticamente il reddito complessivo accertando un maggior imponibile di € 36.618,34. La rettifica muoveva dalla disponibilità di beni e situazioni indicatori di capacità contributiva, tra cui la compravendita di un terreno agricolo per € 800.000,00 e la titolarità di altri immobili, a fronte di redditi dichiarati di importo assai contenuto.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della contribuente e annullava l’atto. La Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio e condannava la contribuente alle spese. Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente il primo e il quarto motivo, per connessione oggettiva, incentrati sull’error in iudicando e sull’omesso esame di un fatto decisivo. La contribuente contestava che il giudice di appello avesse escluso lo spirito di liberalità delle erogazioni compiute dal coniuge, titolare di impresa, mediante assegni circolari, e non avesse valutato che l’attività imprenditoriale durava da oltre trent’anni.

Il Collegio richiama il proprio orientamento secondo cui, in materia di redditometro, la prova contraria implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero nucleo familiare, per il vincolo che lega i coniugi conviventi e i figli. La prova contraria non è però la mera allegazione del rapporto di coniugio, ma la dimostrazione di elementi sintomatici idonei a far ritenere che il contribuente abbia potuto ricevere rimesse sufficienti per far fronte alle spese.

La Corte ribadisce che, ai sensi dell’art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile ratione temporis, il contribuente è onerato di provare disponibilità, entità e durata del possesso delle risorse non reddituali, producendo documenti da cui emergano elementi sintomatici del fatto che le spese siano state sostenute con quelle provviste. Il reddito del coniuge rileva dunque ai fini dell’accertamento, senza che ciò modifichi i principi sull’onere della prova.

Nel caso concreto, la Commissione regionale ha fatto malgoverno di tali principi: non ha disaminato la donazione indiretta asseritamente effettuata dal marito in occasione dell’acquisto dell’immobile, ha ritenuto insufficiente il reddito dal medesimo percepito per gli anni dal 1999 al 2002 e ha individuato un calcolo matematico di un presunto risparmio su un periodo limitato, benché l’attività del coniuge fosse trentennale e presumibilmente lucrativa. La pronuncia risulta altresì carente quanto alla produzione delle certificazioni bancarie attestanti la provenienza delle somme impiegate nella compravendita.

La Corte accoglie pertanto il primo e il quarto motivo, dichiara assorbiti i restanti e cassa la sentenza impugnata, rinviando al giudice di appello, in diversa composizione, per nuovo e motivato esame anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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