Giudicato sui rapporti di durata e lettori di lingua straniera (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10104 del 15.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei rapporti giuridici di durata e nelle obbligazioni periodiche che ne costituiscono il contenuto, il giudicato esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione. Esso impedisce il riesame delle questioni già risolte con provvedimento definitivo e la deduzione di questioni tendenti a una nuova decisione, trovando l’unico limite nella sopravvenienza di un elemento di fatto o di diritto che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento. La preclusione opera anche quando il giudicato si sia formato successivamente all’entrata in vigore della disciplina invocata come ius superveniens. Il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla pronuncia rescindente, che costituisce la norma giuridica da applicare al caso concreto.

Il Fatto

I ricorrenti, lettori di madrelingua straniera presso un’Università degli Studi, avevano chiesto il riconoscimento, a decorrere dal 14 gennaio 2004, di un trattamento retributivo pari al 100% di quello goduto dal ricercatore universitario a tempo definito, con la relativa progressione, in applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 382 del 1980 e dello ius superveniens integrato dall’art. 1 del d.l. 14 gennaio 2004, n. 2, convertito nella legge 5 marzo 2004, n. 63.

La domanda era stata accolta in primo grado e poi rigettata in sede di rinvio dalla Corte d’appello, che aveva ritenuto preclusivo il giudicato formatosi sull’85% del trattamento del ricercatore a tempo definito. La questione giunge in Cassazione sul punto della persistente efficacia del giudicato e della sua incidenza sui rapporti di durata.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura la sentenza per violazione degli artt. 2909 cod. civ., 329-384 e 394 cod. proc. civ., sostenendo che nessun giudicato potesse dirsi preclusivo di un nuovo accertamento. La Corte disattende la doglianza richiamando la regula iuris fissata dalla pronuncia rescindente Sezioni Unite n. 24963/2017: ciò che si oppone al pieno accoglimento è che esso presuppone il superamento del giudicato in assenza di una specifica normativa che lo consenta.

La Corte ribadisce che l’autorità della cosa giudicata, finalizzata a tutelare la certezza dei rapporti giuridici, impedisce di rideterminare il trattamento dei lettori nel senso richiesto. Il giudice del rinvio non può che uniformarsi al principio di diritto della pronuncia rescindente, che vincola sui punti direttamente o indirettamente indicati e non modificabili.

Il secondo motivo deduce la violazione delle proroghe del termine di stipula del contratto integrativo di Ateneo. La Corte osserva che l’art. 11 della legge n. 167/2017 ha previsto solo uno stanziamento straordinario, da utilizzare previa adozione di uno schema tipo di contratto, e che i successivi interventi normativi operano un rinvio ai contratti integrativi a stipularsi. Il termine per la stipula, prorogato o meno, resta irrilevante: la sopravvenienza non è sufficiente a determinare il superamento del giudicato.

Il terzo motivo invoca la violazione dell’art. 45 TFUE e un rinvio pregiudiziale. La Corte lo reputa infondato, richiamando la pronuncia rescindente: la questione esegetica non è rilevante, perché ciò che impedisce il riconoscimento del trattamento invocato è la disciplina del giudicato, materia di diritto processuale civile di esclusiva competenza del legislatore nazionale. Il ricorso è rigettato con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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