Aiuti di Stato, sospensione tributaria per eventi vulcanici e verifica de minimis (Cass. civ. Sez. V n. 10470 del 17.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni fiscali riconosciute ai soggetti residenti nei Comuni colpiti dagli eventi vulcanici e sismici verificatisi in Sicilia nel 2002, il giudice tributario non può applicare la disciplina di favore di cui all’art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006 senza verificarne la compatibilità con il diritto dell’Unione europea. La decisione della Commissione europea che ha qualificato tale disposizione come aiuto di Stato illegittimo, pur se adottata dopo la deliberazione della sentenza impugnata, deve essere presa in considerazione dal giudice di legittimità, in ragione degli impegni assunti dall’Italia in sede internazionale. Il giudice di rinvio è tenuto ad accertare se il beneficio invocato dal contribuente rientri nella disciplina “de minimis” ovvero ne ecceda i limiti, risolvendosi in un aiuto incompatibile. La sospensione degli adempimenti tributari prevista per legge, invece, opera in modo generale e non è circoscritta alle sole scadenze comprese nel periodo indicato dalla normativa emergenziale.

Il Fatto

L’agente per la riscossione notificava a una società una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, per complessivi Euro 55.663,79, in relazione a Ires, Irap e imposta di registro degli anni 2003 e 2004. Alla società era contestato il mancato pagamento dell’imposta di registro su un decreto ingiuntivo, l’omesso versamento di rate di condono e mancati versamenti di Irap e Ires, con accessori e sanzioni.

La contribuente impugnava la cartella, deducendo di avere sede in un Comune interessato dagli eventi vulcanici e sismici del 2002 e di poter quindi beneficiare della riduzione al 50% degli importi e della sospensione degli adempimenti tributari. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva le difese e annullava la cartella; la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, confermava la decisione. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria lamentava la violazione dell’art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006 e delle norme unionali in materia di aiuti di Stato, perché la Commissione europea, con la decisione C (2015) 5549 final del 14.8.2015, aveva ritenuto tale disposizione incompatibile con il diritto dell’Unione nella misura in cui configura un aiuto di Stato.

La Corte rileva che la decisione della Commissione è stata adottata dopo la deliberazione della sentenza impugnata. Ciò nonostante, il motivo è ritenuto fondato, in considerazione del peculiare rilievo della pronuncia invocata e della necessità di ottemperare alle sue previsioni in ragione degli impegni assunti dall’Italia in sede internazionale, richiamando sul punto la propria precedente pronuncia Cass. sez. V, 3.2.2010, n. 2428. Il giudice di rinvio dovrà pertanto verificare se il beneficio fiscale invocato dalla società sia compatibile con le previsioni unionali, in particolare con la disciplina “de minimis”, oppure se, eccedendone i limiti, si risolva in un aiuto di Stato illegittimo.

Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia censurava la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ., sostenendo che il giudice di appello aveva annullato la cartella senza verificare che il versamento del 22.10.2008 invocato dalla parte atteneva all’Iva e non ai tributi oggetto di causa.

La Corte ritiene il motivo infondato. La motivazione della Commissione Tributaria Regionale, pur succinta, riassume i provvedimenti normativi che avevano sospeso fino al 30.6.2008 gli adempimenti tributari per i soggetti residenti nei Comuni interessati dagli eventi del 2002, tra cui rientra pacificamente la contribuente. Il giudice di appello ha chiarito che la sospensione ha carattere generale e non è circoscrivibile alle sole scadenze comprese nel periodo 29.10.2002/31.3.2003 e che, costituendo la cartella titolo esecutivo, deve riconoscersi la tutela del contribuente. Il riferimento al versamento del 22.10.2008 è operato dalla CTP, non dal giudice del gravame. La motivazione è quindi presente e comprensibile, e conforme a Cass. sez. VI-V, 14.5.2018, n. 11629.

In definitiva la Corte accoglie il primo motivo, respinge il secondo e cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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