Progettista inadempiente se il piano non è approvabile (Cass. civ. Sez. II n. 11642 del 30.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il professionista incaricato della progettazione urbanistica risponde dell’inadempimento contrattuale quando predisponga un elaborato che, per tipologia e per presupposti urbanistici della zona, non avrebbe potuto essere approvato dall’amministrazione comunale. La verifica della responsabilità del progettista impone di accertare in concreto l’attuabilità del progetto, non la sua mera astratta conformità. Il rifiuto dei committenti di sottoscrivere il progetto e la revoca dell’incarico sono giustificati quando il progetto sia inidoneo allo scopo. Il giudice di merito che accerti tale inidoneità fonda la declaratoria di risoluzione del contratto in danno del professionista su valutazione non sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Un architetto riceve dai committenti l’incarico di predisporre la progettazione urbanistica per il piano di lottizzazione di terreni ricadenti in sottozona C1, al fine di consentirne lo sfruttamento edificatorio. I committenti revocano l’incarico sostenendo che il progetto contrasta con le norme urbanistiche locali e non sarebbe stato approvato.
La controversia approda al Tribunale, che dichiara la risoluzione del contratto in danno del professionista, e poi alla Corte d’Appello, che conferma la decisione. Il professionista ricorre per cassazione con dieci motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento: gli artt. 23 e 28 della legge n. 1150/1942 e gli artt. 8 e 16 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore dell’ente locale interessato. L’art. 28 disciplina il piano di lottizzazione convenzionata; l’art. 23 il comparto edificatorio, che rende possibile l’edificazione privata mediante consorzi tra proprietari rappresentanti almeno i tre quarti del valore dell’intero comparto.
Il punto decisivo riguarda la zona C1. Ai sensi dell’art. 16 delle norme tecniche, il rilascio delle licenze edilizie in tale zona era subordinato alla preventiva approvazione dei piani particolareggiati di iniziativa comunale ovvero dei piani plano-volumetrici convenzionati. Per l’edificazione, dunque, il piano di lottizzazione non era idoneo. L’art. 8 richiedeva, per i piani plano-volumetrici, la sussistenza dei comparti e, a sua volta, la previa approvazione del piano quadro urbanistico.
Su questa base la Corte giudica infondate le censure di violazione delle norme urbanistiche. Il professionista muoveva dall’assunto errato che si dovesse riferire ad un piano di lottizzazione e non ad un piano plano-volumetrico convenzionato. Infondata è anche la censura di carenza di motivazione: la decisione impugnata non solo esiste graficamente, ma è logica e coerente. Richiamato il principio di riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione — Sezioni Unite n. 8053 del 2014 —, la Corte esclude la motivazione apparente, che ricorre solo quando l’argomentazione è oggettivamente inidonea a far conoscere il ragionamento del giudice.
Sono inoltre inammissibili le censure con cui il professionista contesta la valutazione del piano successivamente approvato dal Comune: esse mirano a una riconsiderazione del merito e della consulenza tecnica, già valutata dai giudici di appello, che avevano accertato un contenuto diverso del piano approvato rispetto al progetto redatto dal ricorrente. Parimenti inammissibili sono i motivi che lamentano il contrasto tra le due consulenze, poiché il primo consulente era stato revocato con decisione non censurata in appello.
Infine, la Corte ricorda il principio per cui l’appellante che lamenti il rigetto di un’istanza istruttoria deve censurare specificamente quella statuizione con un motivo di gravame, non bastando impugnare la sentenza per omessa pronuncia o errata valutazione (Cass. n. 1532/2018). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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