Cancellazione elenchi lavoratori agricoli e onere della prova (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11644 del 30.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti di gestione delle obbligazioni previdenziali e assistenziali di natura pubblica, che nascono ex lege al verificarsi dei presupposti, sono sottratti all’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 legge n. 241 del 1990. Il rapporto tra iscritto nell’elenco dei lavoratori agricoli e INPS non involge alcuna potestà amministrativa discrezionale né posizione di interesse legittimo, ma un diritto soggettivo che si fa valere davanti al giudice ordinario. Disconosciuto dall’ente, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro, viene meno la funzione di agevolazione probatoria dell’iscrizione: il lavoratore che agisce in giudizio ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto.
Il Fatto
Il lavoratore era stato cancellato dagli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di residenza a seguito di un accertamento ispettivo dell’INPS, che aveva disconosciuto le 102 giornate lavorative dichiarate presso un’azienda agricola. Ha chiesto la reiscrizione, ma il giudice di primo grado ha rigettato la domanda.
La Corte d’Appello di Bari ha confermato la pronuncia, ritenendo che gravasse sul lavoratore l’onere di provare la sussistenza e la durata del rapporto disconosciuto e che al provvedimento di cancellazione non fosse applicabile l’art. 3 legge n. 241 del 1990. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono infondati. Nella fattispecie si contrappongono la pretesa dell’iscritto a mantenere l’iscrizione, per accedere alle prestazioni previdenziali, e l’obbligo dell’ente di assicurare l’effettività dell’attività lavorativa. Non si configura né l’esercizio di una potestà amministrativa discrezionale, né un interesse legittimo del lavoratore: all’espletamento dell’attività agricola corrisponde il diritto soggettivo all’iscrizione.
La Corte richiama le Sezioni Unite n. 1133 del 2000 e le successive Cass. nn. 27655 e 35548 del 2022 e n. 3556 del 2023. Vertendosi in materia di obbligazioni pubbliche, la funzione del procedimento è meramente ricognitiva: l’ente può sempre prendere una diversa posizione, anche in giudizio, non essendo vincolato da atti precedenti ma solo alla legge del rapporto. Da ciò deriva la sottrazione degli atti di gestione all’obbligo di motivazione, poiché la motivazione è irrilevante a fronte del vincolo obbligatorio.
Il terzo motivo è parimenti infondato. È consolidato il principio per cui la funzione di agevolazione probatoria dell’iscrizione viene meno quando l’INPS disconosce il rapporto: il lavoratore deve provare esistenza, durata e natura onerosa del rapporto dedotto. L’onere della prova opera anche come regola di giudizio e, nel dubbio, i giudici territoriali hanno correttamente rigettato la domanda.
Infondato è anche il quarto motivo. La parte la cui prova non sia stata ammessa in primo grado deve dolersene con un apposito e specifico motivo di gravame; non basta lamentare l’errata valutazione del materiale probatorio. Non rinvenendosi nell’atto di appello le critiche specifiche all’ordinanza di rigetto, il ricorso va rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.