Equa riparazione, rimedi preventivi e ambito di applicazione della sospensione feriale (Cass. civ. Sez. II n. 11777 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine semestrale previsto dall’art. 4 della legge n. 89/2001 per la proposizione della domanda di equa riparazione è soggetto alla sospensione feriale dei termini, poiché l’azione in giudizio costituisce, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per farlo valere. La mancata presentazione dell’istanza di accelerazione nel giudizio di cassazione non condiziona l’ammissibilità della domanda di equo indennizzo, una volta dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge n. 89/2001 nella parte in cui sanziona con l’inammissibilità il mancato esperimento del rimedio preventivo. Il frazionamento del giudizio presupposto è prospettato dallo stesso legislatore: è dunque possibile avere riguardo al solo grado di giudizio interessato dal ritardo.
Il Fatto
Il ricorrente domandava alla Corte d’appello di Messina la corresponsione di un equo indennizzo per l’irragionevole durata di un giudizio relativo al risarcimento dei danni conseguenti a un illecito trattamento dei dati personali. Il giudice adito dichiarava inammissibile il ricorso, sostanzialmente per il mancato esperimento dei rimedi preventivi rispetto al processo di cassazione, quello per il quale erano stati superati i limiti ragionevoli.
Respinta l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 5-ter della legge n. 89/2001, il ricorrente impugna il decreto per cassazione con tre motivi. Il Ministero della Giustizia resiste e propone a sua volta ricorso incidentale articolato su quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto, per ragioni di priorità logica, il ricorso incidentale della difesa erariale, che censura la violazione dell’art. 4 della legge n. 89/2001 sotto il profilo dell’applicabilità della sospensione feriale al termine decadenziale. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ.
Il Collegio richiama l’orientamento costante secondo cui fra i termini per i quali l’art. 1 della legge n. 742 del 1969 prevede la sospensione nel periodo feriale rientra anche il termine entro il quale il processo deve essere instaurato, allorché l’azione in giudizio rappresenti l’unico rimedio per fare valere il diritto. Ne deriva l’applicabilità della sospensione al termine di sei mesi previsto dall’art. 4 della legge n. 89/2001, come affermato da Sez. II n. 21694 del 2023, Sez. II n. 14493 del 2018 e Sez. II n. 5423 del 2016. Il ricorso incidentale non offre elementi per rivedere tale indirizzo.
Passando al ricorso principale, il ricorrente contesta che la Corte d’appello abbia considerato il solo giudizio di cassazione, anziché il giudizio presupposto nella sua interezza, e deduce il contrasto con la declaratoria di illegittimità costituzionale che ha travolto l’art. 1-bis e l’art. 2, comma 2-quinquies, lett. e) della legge n. 89/2001. I tre motivi, trattati unitariamente per connessione logico-giuridica, sono accolti.
La Corte osserva che il frazionamento del giudizio è prospettato dallo stesso legislatore: è quindi possibile avere riguardo esclusivamente al grado di giudizio interessato dal ritardo, per individuare le specifiche lacune temporali di ogni singola fase anche in vista dell’accertamento di eventuali responsabilità contabili. È dunque corretto il ragionamento del giudice di merito, che ha preso in considerazione la fase processuale in cui il ritardo si è effettivamente verificato.
Il percorso argomentativo valorizza la giurisprudenza costituzionale: dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge n. 89/2001 nella parte in cui prevede l’inammissibilità della domanda in caso di mancato esperimento dell’istanza di accelerazione, resta fermo che la sua presentazione costituisce manifestazione della volontà di ottenere una decisione rapida. Il suo omesso deposito può assumere rilievo, come indice di sopravvenuta carenza di interesse, ai soli fini del quantum dell’indennizzo, ma non può condizionare l’ammissibilità della domanda.
Il decreto impugnato è pertanto cassato per quanto di ragione, con rinvio alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, perché riesamini il periodo utile ai fini dell’equo indennizzo sulla scorta del principio enunciato.
Nota della Redazione
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