Indebito soggettivo e arricchimento senza causa: onere di riproposizione (Cass. civ. Sez. I n. 11778 del 02.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ripetizione dell’indebito, ricorre l’ipotesi dell’indebito oggettivo quando manchi una originaria causa contrattuale giustificativa del pagamento o quando la causa, originariamente esistente, sia venuta meno; si ha invece indebito soggettivo quando taluno paghi un debito altrui credendosi debitore in base a un errore scusabile, con la conseguenza che, in tale seconda ipotesi, la ripetizione postula la prova dell’errore scusabile del solvens. La domanda di arricchimento senza giusta causa, riproposta ex art. 346 cod. proc. civ., non deve essere decisa con rinvio ove la sua infondatezza nel merito non richieda ulteriori accertamenti di fatto. Ai sensi dell’art. 2042 cod. civ., l’azione generale di arricchimento è preclusa quando la pretesa locupletazione dipenda da un rapporto efficace o quando la diversa azione sia stata respinta per difetto di un presupposto sostanziale.

Il Fatto

Un Comune, per realizzare un impianto fotovoltaico, aveva stipulato con una società un atto costitutivo di diritto di superficie su un’area di proprietà della stessa, concordando di compensare parte del corrispettivo con importi iscritti a ruolo a titolo di tributi e sanzioni dovuti all’amministrazione comunale da soggetti terzi.

Per un disguido nella segnalazione della partita i.v.a., il Comune aveva indicato all’agente della riscossione quale proprio creditore una società diversa e quale debitore del Fisco un soggetto estraneo. L’agente della riscossione aveva così notificato al Comune un pignoramento presso terzi e il Comune aveva corrisposto la somma, poi richiesta in restituzione all’Agenzia delle Entrate e all’I.N.P.S. Il tribunale aveva accolto la domanda; la corte d’appello, in riforma, l’aveva respinta per inescusabilità dell’errore. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto respinto il motivo con cui il ricorrente sosteneva l’applicabilità dell’art. 2033 cod. civ. e non dell’art. 2036 cod. civ. Ha ribadito la distinzione tra indebito oggettivo e soggettivo, richiamando Cass. n. 2611 del 1971. Nella specie l’accipiens era realmente creditore, ma di un soggetto diverso dal solvens: si versa dunque nell’indebito soggettivo ex latere solventis, che esige l’errore scusabile.

Il secondo motivo, volto a contestare il giudizio di fatto sull’inescusabilità dell’errore, è stato respinto. La Corte ha ricordato che in sede di legittimità è preclusa la revisione degli accertamenti di fatto, richiamando Cass. n. 29404 del 2017 e Cass. n. 11892 del 2016, ed ha escluso che ricorrano le figure di anomalia motivazionale individuate da Sezioni Unite n. 8053 del 2014.

È stato invece accolto il terzo motivo. La corte d’appello aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata ex art. 2041 cod. civ., ritualmente riproposta. La Corte ha richiamato Cass. n. 9265 del 2021 e Cass. n. 19126 del 2004: la parte vittoriosa in primo grado non ha l’onere dell’appello incidentale, potendo limitarsi a riproporre le domande non accolte.

Verificata l’omessa pronuncia, la Corte ha applicato il principio per cui, alla luce dell’art. 111 Cost. e dell’art. 384 cod. proc. civ., può decidere la causa nel merito senza rinvio se si tratta di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. n. 17416 del 2023; Cass. n. 16171 del 2017). Nel merito, la pretesa locupletazione non era avvenuta senza giusta causa, poiché i convenuti vantavano ragioni di credito: richiamate Sezioni Unite n. 14215 del 2002 e Sezioni Unite n. 33954 del 2023. Le ulteriori censure sono state respinte.

Nota della Redazione

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