Esenzione IVA chiropratico: rileva la formazione riconosciuta dallo Stato (Cass. civ. Sez. V n. 12199 del 06.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento dell’esenzione IVA prevista dall’art. 10, comma 1, n. 18), d.P.R. n. 633/1972 per le prestazioni del chiropratico non dipende dall’istituzione del registro professionale né dall’attivazione del relativo corso di laurea magistrale. Richiede invece l’accertamento sostanziale che la prestazione garantisca un sufficiente livello di qualità e che chi la rende sia munito di una formazione adeguata somministrata da istituti di insegnamento riconosciuti dallo Stato. La natura medica della prestazione va valutata in termini sostanziali, secondo la giurisprudenza dell’Unione, restando l’ambito regolamentare un elemento tra gli altri. Il giudice di merito che abbia compiuto tale verifica applica correttamente i principi in materia.

Il Fatto

Il centro chiropratico, una società, riceveva un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2010, con cui l’Amministrazione rideterminava imposte e IVA dovute. Impugnato l’atto, la CTP accoglieva il ricorso solo per le spese di carburante e lo rigettava nel resto. Proposto appello dalla società per i rilievi su cui era rimasta soccombente, la CTR della Calabria riteneva, per quanto qui rileva, che l’attività di chiropratico rientrasse tra le prestazioni sanitarie esenti IVA.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La società resisteva con controricorso e depositava memoria illustrativa.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per motivazione asseritamente apparente: la CTR non avrebbe spiegato quali requisiti la società possedesse, da quale fonte fossero prescritti e quale rilievo avesse l’iscrizione al registro delle imprese. Il motivo è infondato. La Corte ricostruisce l’orientamento sulle sentenze affette da motivazione meramente apparente, che ricorre quando il giudice, in violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e del citato art. 36, omette di illustrare l’iter logico seguito.

La sanzione della nullità colpisce anche le sentenze con motivazione solo apparente, quando dietro la parvenza di giustificazione non è possibile comprendere le ragioni e le basi della decisione. Richiamati Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014 e Cass. Sez. Un. n. 22232 del 2016, la Corte verifica la sentenza impugnata e la ritiene collocata al di sopra del minimo costituzionale: la CTR ha esposto con chiarezza il principio di diritto applicato e i requisiti ritenuti presenti.

Il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 10, comma 1, n. 18), d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 132, § 1, lett. c), direttiva 2006/112/CE, sostenendo l’Amministrazione che, in difetto di regolamentazione della professione, le prestazioni non possano essere esenti. Il motivo è infondato. Ciò che rileva è il diritto dell’Unione: spetta agli Stati membri determinare con maggior precisione le prestazioni ammesse all’esenzione.

Secondo l’interpretazione dell’art. 132, una prestazione è esente se costituisce una prestazione medica e se è resa nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche definite dallo Stato membro. La Corte richiama la giurisprudenza dell’Unione e i propri precedenti, tra cui Cass. Sez. V n. 21108 del 2020, Cass. Sez. V n. 6868 del 2021 e Cass. Sez. V n. 27549 del 2023. Da quest’ultima si ricava che, nell’attuale quadro normativo, la mancata adozione del decreto di definizione dell’ordinamento didattico non è circostanza decisiva: la natura medica va valutata in termini sostanziali.

Nel caso concreto il giudice di appello ha debitamente compiuto la verifica dei requisiti sostanziali, accertando che il livello di qualità della prestazione è garantito dalla presenza di un medico direttore responsabile. La sentenza impugnata ha quindi fatto corretta applicazione dei principi richiamati.

Il terzo motivo denunciava la violazione dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR riconosciuto le ragioni della società senza che questa avesse dimostrato la natura sanitaria delle prestazioni e l’idonea formazione dei prestatori. Il motivo è inammissibile: nella sua concreta formulazione sollecita un riesame del merito e una rivalutazione delle prove, operazione non consentita al giudice di legittimità. Il ricorso è rigettato e le spese sono poste a carico della parte soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *