Procura alle liti nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 12831 del 10.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, le modalità di conferimento della procura alle liti seguono le regole generali dell’art. 83 cod. proc. civ. Ove la procura manchi o sia invalida, il giudice, prima di dichiarare l’inammissibilità del ricorso, è tenuto al rispetto delle norme speciali degli artt. 12, comma 5, e 18, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, come interpretate dalla Corte costituzionale n. 189 del 2000, e deve invitare la parte a regolarizzare la situazione. Solo in caso di inottemperanza può pronunciare la relativa inammissibilità. Tale obbligo permane anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, che, estendendo la sanatoria all’inesistenza della procura, non ha inciso sulla materia tributaria regolata da norme speciali.
Il Fatto
Il contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa per la riscossione delle spese della lite, relative a un precedente giudizio nel quale non era stata accolta la sospensione cautelare dell’atto impositivo. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso e annullava la cartella.
La Commissione Tributaria Regionale del Veneto riformava la decisione. Accogliendo una doglianza preliminare dell’Amministrazione finanziaria, rilevava la nullità della procura alle liti rilasciata in primo grado perché generica e non riferita all’impugnazione giudiziale. Escludeva che la produzione di una nuova procura in appello potesse sanare il vizio originario. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente censura la sentenza d’appello per aver ritenuto non sanabile la genericità della procura di primo grado mediante assegnazione di un termine per la regolarizzazione, pur avendo egli prodotto in appello una procura con le necessarie specificazioni.
La Corte richiama le Sezioni Unite n. 26338 del 2017, secondo cui l’art. 83, comma 3, cod. proc. civ. non può essere interpretato in modo formalistico. Rileva il dovere del giudice, ex art. 182 cod. proc. civ., di segnalare alle parti i vizi della procura affinché vi pongano rimedio, e il diritto di accesso al giudice ex art. 6, par. 1, CEDU, limitabile solo se necessario a uno scopo legittimo.
La Corte ricorda poi che l’art. 182, comma 2, cod. proc. civ., nell’ipotesi di vizio che determina la nullità della procura, si applica anche al giudizio d’appello (Cass. Sez. III n. 13597 del 2021; Cass. Sez. L n. 6041 del 2018). Nella formulazione anteriore alla Riforma Cartabia, applicabile al caso di specie, la norma non consentiva di sanare l’inesistenza o la mancanza in atti della procura, poiché menzionava solo il vizio che ne determina la nullità (Cass. Sez. III n. 28251 del 2023). Il testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 ha invece esteso la sanatoria anche all’inesistenza.
Il Collegio osserva tuttavia che la novella non ha inciso sulla materia tributaria, retta da norme speciali in tema di invalidità e sanatoria della procura. Afferma quindi il principio per cui il giudice tributario, se la procura manca o è invalida, deve rispettare le norme speciali del d.lgs. n. 546 del 1992, invitate la parte a regolarizzare e solo in caso di inottemperanza dichiarare l’inammissibilità. Il primo motivo è accolto; il secondo, privo dell’indicazione del pertinente paradigma processuale, resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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