Notifica cartella esattoriale al terzo nominato difensore del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 10657 del 19.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La notifica della cartella di pagamento eseguita mediante consegna dell’atto a persona che si qualifichi addetta alla casa è regolare e non impone all’incaricato di attivare la procedura di reperibilità, poiché l’accettazione del consegnatario e la sua qualificazione dimostrano che quel luogo era il domicilio del destinatario. La motivazione della sentenza di merito, quando esiste ed è ampia, chiara e priva di contraddizioni, raggiunge il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., restando il sindacato di legittimità circoscritto alla sola verifica dei vizi che emergono dal testo della decisione. In materia di difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può costituirsi con un avvocato del libero foro senza necessità di apposita delibera motivata, poiché l’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933 opera esclusivamente quando l’ente, in controversia riservata su base convenzionale all’Avvocatura dello Stato, scelga di non avvalersene.

Il Fatto

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva rigettato il suo appello, confermando la legittimità dell’intimazione di pagamento emessa dal concessionario per la riscossione in relazione a svariate cartelle relative ai periodi di imposta dal 1997 al 2006.

Il giudice di primo grado aveva accolto solo parzialmente l’impugnazione, annullando quattro cartelle e rigettando nel resto. Il contribuente aveva eccepito l’inesistenza della notifica delle cartelle presupposte, in quanto eseguite a mezzo PEC senza attestazione di conformità, e la prescrizione dei crediti. Il ricorso per cassazione si fonda su tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, deducendo la motivazione apparente della sentenza di appello in ordine alla regolarità della notifica di due cartelle. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, rilevando che la CTR ha esaminato sia la documentazione prodotta dal concessionario sia le certificazioni anagrafiche del contribuente, prendendo in concreto in esame l’eccezione di residenza e disattendendola sul rilievo che l’accettazione dell’atto da parte di persona capace qualificatasi come addetta all’abitazione prevale rispetto a una procedura di reperibilità, sia pure relativa.

Il secondo motivo censurava la regolarità della notifica di una ulteriore cartella, deducendo il mancato esame critico delle difese e del certificato storico di residenza. La Corte ha richiamato la consolidata interpretazione delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, secondo cui l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato. Non essendo più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione, il sindacato resta circoscritto alla violazione del minimo costituzionale, individuabile nelle ipotesi di mancanza, apparenza, manifesta contraddittorietà o perplessità della motivazione, purché il vizio emerga dal testo della sentenza. Nella specie la motivazione esiste, è ampia e chiara e consente il controllo sul percorso logico-giuridico.

Il terzo motivo investiva la nullità della costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite avvocato del libero foro. La Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 31241 del 2019 e la norma di interpretazione autentica dell’art. 4-nonies, comma 1, del d.l. n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019. L’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933 si applica solo quando l’ente, in controversia riservata su base convenzionale all’Avvocatura dello Stato, non intenda avvalersene. L’art. 1, comma 8, del d.l. n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016, esclude l’organicità e l’esclusività del patrocinio erariale, ponendo le due facoltà in rapporto di chiara alternatività.

Il richiamo all’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 non esclude l’applicazione delle nuove disposizioni sulla difesa tecnica. Ne consegue che l’ente ben poteva costituirsi con avvocato del libero foro, come correttamente ritenuto dal giudice di merito. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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