Responsabilità del socio e limiti dell’attivo distribuibile dopo la cancellazione (Cass. civ. Sez. II n. 14575 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Dopo la cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, la responsabilità del socio ex art. 2495 cod. civ. non è circoscritta alle sole somme formalmente appostate nel bilancio finale di liquidazione. Il limite di quanto riscosso va determinato avendo riguardo a ogni bene sociale attribuito al socio, perché l’art. 2740 cod. civ. impone di destinare alla garanzia dei crediti sociali qualunque utilità distribuita, superando il dato formale dell’appostazione contabile. La rettifica unilaterale dell’atto pubblico, fondata su mere dichiarazioni dei soci e non corredata da elementi sulla natura della dazione di denaro asseritamente compensata, né da riferimenti alle appostazioni in bilancio, non è idonea a escludere che il trasferimento degli immobili abbia integrato una attribuzione di attivo rilevante ai fini della responsabilità societaria.

Il Fatto

Il Condominio convenne in giudizio la società appaltatrice, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per gravi difetti di costruzione dello stabile condominiale. Dopo l’interruzione per la cancellazione della società dal registro delle imprese, il giudizio fu riassunto nei confronti dei due ex soci.

Il Tribunale accertò i vizi e condannò i soci in solido, calcolando il limite della loro responsabilità in misura superiore agli utili risultanti dal bilancio di liquidazione, computando anche il valore degli immobili loro assegnati con atto pubblico a titolo di anticipazione della liquidazione. La Corte d’Appello, in parziale accoglimento dell’appello, escluse il vincolo di solidarietà ma confermò la condanna di ciascun socio nel medesimo limite, ritenendo irrilevante la rettifica notarile prodotta in appello. Il socio ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha sostenuto la violazione dell’art. 2495, secondo comma, cod. civ., affermando che il limite della responsabilità del socio è segnato soltanto dal bilancio finale di liquidazione, unico documento certo sugli utili distribuiti, e che il valore dell’immobile acquistato non avrebbe dovuto essere computato. La Corte ha respinto la censura.

Richiamando le Sezioni Unite n. 6070 del 2013, la Corte ha ribadito che la cancellazione della società determina un fenomeno di tipo successorio: l’obbligazione sociale non si estingue, ma si trasferisce ai soci, che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione. Il limite non può però ridursi al solo dato formale del bilancio, poiché occorre assicurare, ex art. 2740 cod. civ., la garanzia dei crediti sociali su qualunque bene distribuito. L’art. 2492 cod. civ. non consente ai creditori di reclamare contro il bilancio finale, sicché sarebbe precluso recuperare in quella sede i beni distratti dalla funzione di garanzia.

La Corte ha quindi esaminato la rettifica notarile con cui si era inteso qualificare il trasferimento come rimborso di crediti dei soci. Ha osservato che la qualificazione delle erogazioni dei soci dipende dall’esame della volontà negoziale, dal modo in cui il rapporto è stato attuato e, in mancanza di chiara manifestazione, dalla qualificazione ricevuta in bilancio, richiamando sul punto Sez. 1 n. 12994 del 2019 e Sez. 1 n. 7471 del 2017.

Nella specie il ricorrente non ha allegato nulla sull’appostazione in bilancio della asserita dazione di denaro né sulla cessione dei beni in restituzione, né ha offerto elementi sulla natura dell’erogazione poi compensata. La Corte ha inoltre richiamato la disciplina dei versamenti in conto capitale e dei finanziamenti dei soci, con la postergazione ex art. 2467 cod. civ., il cui onere probatorio grava sul socio attore in restituzione.

Il trasferimento è avvenuto in pendenza della liquidazione, quando nel giudizio risarcitorio era già stata espletata l’istruttoria. In assenza di specificazioni sul credito compensato, la Corte territoriale non ha potuto escludere che la cessione abbia integrato una attribuzione di attivo rilevante ex art. 2495 cod. civ.. Il ricorso è stato rigettato, con condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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