Solidarietà tributaria e giudicato autonomo del coobbligato non appellante (Cass. civ. Sez. V n. 17645 del 26.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di solidarietà tributaria, le obbligazioni solidali, ivi comprese quelle di imposta, costituiscono rapporti obbligatori distinti che, sul piano processuale, possono essere azionati singolarmente, senza che sussista litisconsorzio necessario fra condebitori. Ne discende che la sentenza emessa nei confronti dei diversi debitori consta di distinte pronunce, in relazione all’autonomia e all’indipendenza dei relativi rapporti obbligatori. Il passaggio in giudicato di una di esse, per difetto di impugnazione, rimane insensibile alle sorti del giudizio riguardante il coobbligato, a prescindere dal carattere personale o meno delle relative eccezioni. La parte che non ha appellato la decisione di primo grado a lei sfavorevole non può dolersi, in cassazione, degli esiti del giudizio definito in secondo grado su impugnazione del solo condebitore.

Il Fatto

Una Provincia era stata condannata, con sentenza civile, al pagamento di una somma rilevante oltre interessi in favore di una società. Sulla base di quella pronuncia l’Agenzia delle entrate emetteva avvisi di liquidazione dell’imposta di registro nei confronti di entrambe le parti, in ragione del vincolo di solidarietà.

La Commissione tributaria provinciale respingeva i ricorsi riuniti presentati sia dalla Provincia sia dalla società. La Commissione tributaria regionale confermava la decisione, rigettando l’appello proposto dalla sola Provincia; la società contribuente, dal canto suo, non aveva impugnato la sentenza di primo grado a lei sfavorevole. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi.

La Motivazione della Corte

L’ufficio eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, perché la società coobbligata non aveva appellato la decisione di prime cure divenuta definitiva nei suoi confronti. La Corte esamina l’eccezione prima delle censure di merito e la ritiene fondata.

Il passaggio decisivo muove dalla natura dei rapporti obbligatori solidali. La Corte ricorda che le obbligazioni solidali, comprese quelle tributarie, sono rapporti distinti e azionabili separatamente, senza litisconsorzio tra condebitori. Sul piano processuale non si forma quindi un giudicato unico riferibile all’intera obbligazione, ma tante pronunce quanti sono i rapporti fatti valere.

Da questa premessa discende la conseguenza centrale: il giudicato formatosi per difetto di impugnazione nei confronti di uno dei debitori resta insensibile a ciò che accade nel giudizio riguardante il coobbligato, indipendentemente dal carattere personale o comune delle eccezioni. Non si configura, dunque, alcuna estensione automatica degli effetti dell’impugnazione proposta da uno solo dei condebitori.

La Corte richiama a sostegno i propri precedenti in materia (Cass. n. 4296/1987; n. 20476/2008; n. 22672/2017; Sez. 5, Ordinanza n. 28267 del 15.10.2021; oltre a Cass. n. 1821/1977, n. 4320/1976, n. 13458/2013 e n. 20559/2014). Il quadro è costante e conferma l’autonomia sostanziale e processuale dei singoli rapporti.

Ne segue che la società ricorrente, non avendo impugnato la sentenza di prime cure, era ormai estranea al giudizio di appello concluso in senso a lei sfavorevole. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, restando assorbite tutte le censure articolate nei cinque motivi, e la ricorrente è condannata alle spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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