Obbligo di ritiro della carta di circolazione per gli adempimenti di agenzia (Cass. civ. Sez. II n. 17874 del 28.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 1, legge n. 264/1991, nel testo novellato nel 2010, impone all’agenzia di pratiche automobilistiche l’obbligo di ritirare la carta di circolazione per procedere agli adempimenti richiesti, non residuando alcuno spazio di discrezionalità in capo all’operatore. Una circolare ministeriale non può prevalere sulla fonte primaria né introdurre un’interpretazione difforme. In tema di sanzioni amministrative, spetta all’opponente l’onere probatorio del difetto di colpa ai fini dell’esimente della buona fede o dell’errore scusabile, secondo il principio generale ex art. 3 legge n. 689/1981. Il motivo che non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile.
Il Fatto
Il titolare di un’agenzia di pratiche automobilistiche proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Ragusa avverso un’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Provincia, con cui gli veniva contestata una sanzione pecuniaria di 1.030,00 euro e la sanzione accessoria della sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
La contestazione riguardava l’omessa trascrizione del passaggio di proprietà di un veicolo e il mancato aggiornamento della carta di circolazione, rilevati in occasione di un controllo su strada. L’opposizione veniva rigettata in primo e in secondo grado; la parte privata ricorreva quindi in cassazione con tre motivi, mentre il Libero Consorzio Comunale resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo sosteneva che il ritiro della carta di circolazione per gli adempimenti richiesti fosse rimesso alla discrezionalità dell’agenzia, con violazione dell’art. 92 cod. strada e dell’art. 7, comma 1, legge n. 264/1991. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, osservando che la norma richiamata, nel testo novellato nel 2010, prevede espressamente l’obbligo del ritiro della carta di circolazione per procedere agli adempimenti.
Il Collegio ha precisato che a tale conclusione non può opporsi un’interpretazione diversa veicolata da una circolare ministeriale — nella specie la n. 4579/2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — tanto più che il ricorrente ne aveva richiamato solo parzialmente il contenuto, trascurando la parte in cui la circolare stessa individua i casi in cui il ritiro è necessario. Nella fattispecie, trattandosi di vendita di un veicolo, l’agenzia era tenuta al rilascio di una nuova carta di circolazione, preceduto dal ritiro di quella precedente.
Il secondo motivo lamentava l’applicazione del regime sanzionatorio più grave, per pretese irregolarità persistenti e ripetute, con violazione dell’art. 9, comma 2, legge n. 264/1991. La Corte lo ha dichiarato inammissibile, perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull’inammissibilità della censura in appello in quanto nuova.
Il terzo motivo denunciava il mancato riconoscimento dell’esimente della buona fede o dell’errore scusabile. Anche questo è stato respinto: l’opponente è onerato della prova del difetto di colpa, onere che, secondo l’accertamento incensurabile del giudice di merito, non risultava assolto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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