Compensazione spese per condotta processuale e fattori esterni non controllabili (Cass. civ. Sez. 2 n. 13064 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo del 2014), le ipotesi di compensazione delle spese ivi tipizzate (assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza, soccombenza reciproca) hanno valore paradigmatico e non tassativo. Il giudice può compensare le spese anche in presenza di altre ragioni gravi ed eccezionali, analoghe a quelle previste, che rendano contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio generale della soccombenza, con obbligo di motivazione specifica. Costituiscono ragioni di tal genere la condotta processuale della parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio e l’incidenza di fattori esterni e non controllabili, purché puntualmente enucleate nella motivazione.
Il Fatto
La società ricorrente opponeva dinanzi al Giudice di Pace il verbale di contestazione per violazione semaforica, deducendo la tardività della notifica. Il Comune si costituiva con un comportamento difensivo minimale, valutato dal giudice come ammissione; l’opposizione veniva accolta con integrale compensazione delle spese.
La società appellava la sentenza limitatamente al capo sulle spese, ma il Tribunale rigettava il gravame, ravvisando le gravi ed eccezionali ragioni nella condotta processuale dell’ente, nella brevità del procedimento, nella natura della lite e nell’esternalizzazione del servizio di notifica. Avverso tale decisione la società propone ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale. La sentenza Corte cost. n. 77 del 2018 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2, c.p.c. nella versione del 2014, che tipizzava in via tassativa le deroghe al principio di soccombenza. La Consulta ha evidenziato che le ipotesi previste hanno valore paradigmatico e non tassativo, potendo ricorrere altre situazioni analoghe di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, fermo l’obbligo di motivazione specifica.
La giurisprudenza successiva, prevalentemente tributaria, ha valorizzato tale apertura, giovandosi della disciplina introdotta dall’art. 15 d.lgs. n. 546/1992. La Corte afferma che ragioni di coerenza sistematica impongono di utilizzare tali orientamenti anche nel contenzioso civile, trattandosi di istituto trasversale; né costituisce ostacolo la specificità della disciplina tributaria del 2015, richiamata dalla stessa Consulta al paragrafo 16 della motivazione di Corte cost. n. 77/2018 a sostegno della riconduzione a legittimità dell’art. 92 c.p.c.
Applicando tali principi, la S.C. individua nella condotta processuale della parte soccombente e nell’incidenza di fattori esterni non controllabili le ragioni che possono rendere sproporzionata l’applicazione del criterio della soccombenza. Nel caso di specie, il comportamento ammissivo del Comune ha agevolato la definizione del giudizio; la tardiva notifica è dipesa dai tempi di consegna di un soggetto esterno all’amministrazione, sul quale questa non aveva controllo diretto.
La circostanza, pur non escludendo l’imputabilità del vizio e quindi l’accoglimento dell’opposizione, ben poteva essere valorizzata nel riparto delle spese. La Corte ritiene che il Tribunale abbia puntualmente enucleato tali ragioni e rigetta il ricorso, condannando la società anche ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e dichiarando sussistenti i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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