Motivazione apparente sul nesso causale per la segnalazione alla Centrale rischi (Cass. civ. Sez. I n. 18663 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il mancato esame di un documento è denunciabile per cassazione solo se il documento offra la prova di circostanze tali da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, le altre risultanze istruttorie. La motivazione è apparente quando, pur graficamente esistente, non consente alcun controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. In tema di illegittima segnalazione alla Centrale rischi, il danno patrimoniale e non patrimoniale non è in re ipsa e va provato; il giudice di merito, tuttavia, non può liquidare la pretesa risarcitoria con argomentazioni generiche e stereotipate, prive di riferimento ai singoli documenti prodotti.
Il Fatto
Una società di capitali aveva proposto appello avverso la sentenza del Tribunale che aveva rigettato la domanda risarcitoria per l’illegittima segnalazione alla centrale rischi. La società era titolare di un rapporto di conto corrente acceso nel 1981, sul quale erano stati applicati interessi anatocistici ed extralegali non pattuiti, la cui illegittimità era stata accertata con una precedente sentenza del medesimo Tribunale.
La Corte d’appello, pur correggendo la decisione di primo grado sulla legittimazione passiva della banca, aveva rigettato l’appello per mancata prova del danno, ritenendo la prova testimoniale generica in ordine al nesso causale e privi di idoneità probatoria i documenti allegati.
La Motivazione della Corte
Investita del ricorso principale, la Corte affronta il motivo relativo all’omessa valutazione dei documenti allegati a sostegno della domanda risarcitoria. Richiama anzitutto il principio di autosufficienza: il ricorrente che denunci l’omessa valutazione di prove documentali deve trascrivere il testo integrale, o la parte significativa, del documento e specificare gli argomenti e le istanze formulate nel giudizio di merito. Nella specie il principio risulta rispettato, avendo la ricorrente descritto i singoli documenti nel contenuto e nei riferimenti cronologici.
La Corte ricorda poi che il mancato esame di un documento è censurabile solo quando determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo e il documento offra la prova di circostanze capaci di invalidare, con giudizio di certezza, le altre risultanze istruttorie. La denuncia deve quindi indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni per cui il documento trascurato avrebbe condotto a una decisione diversa.
Nel caso concreto, la Corte territoriale ha sì esaminato i documenti, ma con motivazione sintetica e stereotipata, ritenendoli privi di idoneità probatoria. Tale motivazione si colloca al di sotto del minimo costituzionale e configura una motivazione apparente: il giudice di secondo grado non ha valutato in concreto i singoli documenti prodotti, dopo aver premesso che i danni da illegittima segnalazione non sono ravvisabili in re ipsa.
La Corte richiama i propri precedenti per delineare i confini del vizio: la motivazione è apparente quando, benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione e lascia all’interprete il compito di integrarla; il vizio dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis, presuppone che la questione sia stata esaminata ma che uno specifico fatto storico sia stato pretermesso, e resta irrilevante il semplice difetto di sufficienza.
Nella specie la motivazione risulta perplessa, generica e priva di ogni riferimento ai documenti citati, con decisività rispetto alla dimostrazione del nesso causale tra l’illegittima segnalazione e gli eventi dannosi prospettati. Il primo motivo è quindi accolto, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, e gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale condizionato restano assorbiti.
Nota della Redazione
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