Nessun avviso bonario per il controllo automatizzato senza incertezze sulla dichiarazione (Cass. civ. Sez. V n. 19449 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo automatizzato di cui all’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, l’obbligo di invitare il contribuente a fornire chiarimenti o a produrre documenti prima dell’iscrizione a ruolo sussiste solo quando emergono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. La verifica che si limiti ad accertare una difformità tra somme dichiarate e somme versate, senza correggere i dati di scienza esposti nella dichiarazione, non integra tale presupposto. Ne consegue la legittimità della cartella di pagamento emessa senza previa comunicazione dell’avviso bonario, non essendo il contraddittorio endoprocedimentale invariabilmente imposto dall’art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000.
Il Fatto
Il contribuente impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2004, con recupero di IRPEF, addizionali, sanzioni e interessi. La Commissione provinciale accoglieva il ricorso e annullava la cartella.
L’Ufficio proponeva appello e la Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, rigettava il gravame, compensando le spese. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione delle norme sul controllo automatizzato e sullo statuto del contribuente. Con ordinanza interlocutoria la Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione, rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum riguarda l’ambito dell’obbligo di contraddittorio preventivo nell’iscrizione a ruolo derivante da controllo automatizzato. L’Ufficio sosteneva che l’invito a chiarire fosse dovuto solo in presenza di incertezze sulla dichiarazione e che, nel caso concreto, vi fosse stata soltanto l’iscrizione di somme dichiarate e non versate.
La Corte richiama il testo dell’art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000, secondo cui l’invito a fornire chiarimenti o a produrre documenti è obbligatorio solo qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, con la previsione di nullità dei provvedimenti emessi in violazione. Da qui il passaggio argomentativo centrale: il presupposto dell’obbligo va verificato in concreto.
Nel caso esaminato l’Amministrazione si è limitata a iscrivere a ruolo le somme dichiarate e non versate, riscontrate con il controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973. Diversamente da quanto accade nel controllo ex art. 36-ter del medesimo decreto, non vi è stato alcun riscontro o correzione dei dati di scienza riportati dal contribuente, ma solo la constatazione dell’omesso versamento.
Tale verifica non ha quindi interessato aspetti rilevanti della dichiarazione. La Corte respinge anche la tesi secondo cui l’incertezza deriverebbe dalla contemporanea presenza di un’altra dichiarazione, perché il giudizio va rapportato alla dichiarazione rispetto alla quale si procede al controllo e all’iscrizione a ruolo.
Sul secondo profilo, relativo all’avviso bonario, il terzo comma dell’art. 36-bis ne prevede l’invio quando dai controlli emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione. Poiché nel caso di specie non era stata riscontrata alcuna irregolarità dichiarativa, ma solo un omesso versamento, neppure tale comunicazione era necessaria. La Corte richiama sul punto Cass. n. 26508 del 2021 e Cass. n. 33344 del 2019. Il ricorso è dunque accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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