Definizione agevolata dei carichi fiscali ed estinzione del giudizio di legittimità (Cass. civ. Sez. V n. 19454 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione alla procedura di definizione agevolata dei carichi pendenti, introdotta dalla legge n. 197/2022, comporta l’impegno del contribuente a rinunziare ai giudizi in corso e integra una rinunzia idonea a determinare l’estinzione del giudizio di legittimità ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. La previsione dell’art. 1, comma 236, della legge n. 197/2022, che subordina l’estinzione all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione attestante i pagamenti, non esclude la praticabilità delle generali ipotesi di definizione del giudizio di cassazione previste dal codice di rito. Ne consegue che, accertata la riferibilità dell’istanza anche ai carichi di ruolo oggetto del giudizio, va dichiarata l’estinzione del processo, con compensazione delle spese.
Il Fatto
Il contribuente aveva proposto appello contro la sentenza della commissione tributaria provinciale che aveva rigettato il ricorso avverso due avvisi di accertamento, per gli anni 2012 e 2013, recanti maggiori imposte a seguito del recupero di costi per operazioni ritenute inesistenti, con riferimento a fatture emesse da una ditta individuale.
La commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello. Avverso tale pronunzia il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, resistito con controricorso dall’Agenzia delle entrate. Nelle more del giudizio di legittimità, il ricorrente ha depositato atto con cui ha dichiarato di avere aderito alla procedura di definizione agevolata dei carichi fiscali e ha chiesto l’estinzione del giudizio.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica sottoposta alla Corte riguarda la possibilità di definire il giudizio di cassazione per effetto dell’adesione alla procedura condonistica introdotta dalla legge n. 197/2022, quando il perfezionamento della definizione non risulti ancora documentato nel processo.
Con ordinanza interlocutoria la Corte aveva concesso all’Agenzia delle entrate un termine per deduzioni. L’amministrazione finanziaria, con nota depositata telematicamente, ha precisato che la domanda di adesione presentata dal contribuente si riferisce anche ai carichi di ruolo afferenti agli avvisi di accertamento oggetto del giudizio di legittimità. È così venuto meno ogni dubbio sulla riferibilità della definizione alla materia del contendere.
La Corte osserva che l’istanza di estinzione, presentata dal ricorrente che ha aderito alla procedura condonistica, la quale prevede l’impegno del contribuente di rinunziare ai giudizi in corso ai sensi dell’art. 1, comma 236, della legge n. 197/2022, equivale a una rinunzia idonea a determinare l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., come già affermato da Cass. n. 24083 del 2018.
Il passaggio decisivo riguarda il rapporto tra la disciplina speciale e quella processuale generale. La previsione che subordina l’estinzione all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati non preclude la praticabilità delle generali ipotesi di definizione del giudizio di legittimità previste dal codice di rito. Le due discipline operano su piani distinti e non si pongono in rapporto di esclusione reciproca.
Attese le ragioni della definizione del giudizio, la Corte ravvisa i presupposti per la compensazione delle spese, in linea con Cass. n. 10198 del 2018. Non sussistono inoltre i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento della somma pari al contributo unificato già versato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012. Il giudizio è pertanto dichiarato estinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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