Motivazione avviso Tares desumibile da superficie, categoria e tariffa (Cass. civ. Sez. V n. 20555 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di Tares, l’obbligo motivazionale dell’avviso di pagamento è adempiuto con l’indicazione della superficie occupata, della categoria di riferimento, della tariffa applicata e dell’importo unitario a metro quadro, elementi che, integrati con gli atti generali del Comune, rendono intellegibili i presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria. L’omessa indicazione delle fonti probatorie o delle indagini compiute per rideterminare l’area non integra difetto di motivazione, potendo tali dati essere forniti nella successiva fase contenziosa. Il riconoscimento di un’esenzione per rifiuti speciali non è oggetto di motivazione necessaria, spettando al contribuente dedurre e provare la causa di esclusione dell’imposta.

Il Fatto

Un Comune ha notificato a una società un avviso di pagamento per la Tares relativa all’annualità 2013, riferito a locali adibiti a logistica. La contribuente, che con apposita denuncia del 3.10.2012 aveva individuato la superficie del magazzino in cui assumeva prodursi rifiuti da imballaggi terziari smaltiti a proprie cure, ha impugnato l’atto sostenendone il difetto di motivazione.

La CTR Lombardia ha riformato la decisione di primo grado e ha accolto l’appello della contribuente, annullando l’avviso per carenza di motivazione, sul rilievo che il Comune non aveva svolto alcuna istruttoria a fronte delle specifiche comunicazioni ricevute, adottando formule stereotipate. L’amministrazione comunale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava l’omesso esame di fatti decisivi, per avere la Regionale trascurato la mancata prova della detassazione delle aree e la cessazione dell’attività al 2.09.2013. La Corte lo ha dichiarato inammissibile, perché investe la disciplina della Tares e i presupposti della richiesta esenzione, profili che non costituiscono la ratio decidendi della sentenza impugnata, costruita sulla sola carenza di motivazione dell’atto impositivo.

Il secondo motivo è stato accolto. La Corte ha premesso che la Tares, imposta sui rifiuti per il periodo gennaio-dicembre 2013, è stata introdotta in sostanziale continuità con la TARSU e la TIA, conservandone la natura, sicché valgono i medesimi principi. La disciplina rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, escludendo la sola parte di superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali.

La sentenza ribadisce l’autosufficienza del ricorso: l’impugnazione aveva ricostruito la pretesa impositiva, le ragioni della contribuente, le difese dei gradi di merito e la pronuncia impugnata, consentendo di comprendere l’oggetto del contendere senza necessità di ritrascrivere l’atto impositivo.

Sul merito, la Corte ricorda che, in caso di rettifica operata sulla base di una variazione di superficie, tariffa o categoria, è sufficiente l’indicazione della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria applicabile. Tali elementi, integrati con gli atti generali quali le delibere comunali — che non è necessario allegare perché destinati a una pluralità indistinta di occupanti o detentori —, rendono intellegibili i presupposti della pretesa, stante la semplicità del procedimento logico che moltiplica la tariffa per la superficie tassata.

È escluso che possa censurarsi come difetto di motivazione l’omessa individuazione delle fonti probatorie o delle indagini svolte, potendo queste emergere nella fase contenziosa, ove l’ente impositore prova i presupposti del criterio prescelto e il contribuente contrappone elementi ulteriori. L’obbligo motivazionale, d’altra parte, non impone l’esposizione delle ragioni del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione, poiché è onere del contribuente dedurre e provare la causa di esclusione dell’imposta. Nel caso concreto gli avvisi recavano l’indicazione della superficie occupata, della categoria, della tariffa e dell’importo unitario, sì che risultava implicitamente ma inequivocamente esclusa la richiesta detassazione. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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