Raddoppio contributo unificato e ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Cass. civ. Sez. III n. 21609 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’attestazione resa dal giudice dell’impugnazione sulla sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ha funzione soltanto ricognitiva del tenore della decisione ed è priva di carattere decisorio. Avverso di essa difetta, pertanto, l’interesse ad impugnare. La debenza del c.d. doppio contributo resta condizionata a due presupposti: l’adozione di una pronuncia di integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, accertata dal giudice, e l’obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, la cui verifica spetta all’amministrazione giudiziaria. L’ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato non esclude l’attestazione, essendo quel beneficio revocabile anche dopo la sentenza che ha definito il giudizio di impugnazione.
Il Fatto
Il Tribunale aveva ingiunto a due soggetti il pagamento di una somma in favore di un creditore e, rigettata l’opposizione, li aveva condannati in solido alle spese. In forza di quei titoli il creditore aveva iscritto due ipoteche su immobili di uno degli ingiunti, per importi pari a circa cinque volte le somme dovute.
L’ingiunto ha domandato la riduzione delle ipoteche ex art. 2874 cod. civ. e il risarcimento dei danni. Il Tribunale ha disposto la riduzione ma ha rigettato la domanda risarcitoria; la Corte d’appello ha confermato. Il ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, è stato dichiarato inammissibile.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi sono caduti sul requisito di specificità. Quanto alla dedotta assenza di solidarietà nel decreto ingiuntivo, la Corte rileva che la sentenza impugnata aveva fondato la solidarietà sul rilievo che entrambi gli ingiunti erano tenuti alla medesima prestazione, precisando che l’esistenza del vincolo poteva formare oggetto di eccezione nel giudizio di opposizione. Il ricorrente non ha attaccato queste rationes decidendi, violando l’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., come richiesto da Cass., Sez. U, n. 23745 del 2020 e Cass. n. 4905 del 2020.
Anche il secondo motivo, sul computo del credito garantito, è inammissibile: si risolve in una stereotipa riproposizione di argomenti già spesi in appello e non considera che la sentenza impugnata aveva computato gli interessi sulla sorte capitale, espunti invece dal calcolo del ricorso.
Il terzo motivo, sul rigetto della domanda risarcitoria ex art. 96 cod. proc. civ. e art. 1226 cod. civ., è parimenti inammissibile: la Corte d’appello aveva escluso la prova del pregiudizio conseguente alla mera eccessività dell’iscrizione, e la doglianza si compendia in considerazioni generali e apodittiche, trascurando quella ratio.
Il quarto motivo introduce il principio di maggiore rilievo. La Corte, nella sua composizione di organo della nomofilachia, ricorda che la debenza del c.d. doppio contributo è condizionata a due presupposti: uno processuale, costituito dall’adozione di una pronuncia di integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, attestata ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; l’altro sostanziale tributario, consistente nell’obbligo della parte di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta all’amministrazione giudiziaria (Cass., Sez. U, n. 4315 del 2020; Cass. n. 16288 del 2021).
L’attestazione ha dunque funzione soltanto ricognitiva del tenore della decisione, per sottrarre al funzionario amministrativo il compito di interpretarla: è pronuncia priva di carattere decisorio, avverso la quale difetta l’interesse ad impugnare. Essa non è esclusa dall’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, poiché tale ammissione è suscettibile di revoca, anche dopo la sentenza, al sopravvenire dei presupposti di cui all’art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., Sez. U, n. 4315 del 2020).
Nota della Redazione
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