Revocazione della sentenza impugnata e inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 22753 del 13.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’intervenuta revocazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, determinando la caducazione delle statuizioni rese nel giudizio di merito e la loro sostituzione con quelle della pronuncia resa in fase rescissoria, comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza revocata, restando lo stesso privo di oggetto e connotato da sopravvenuto difetto di interesse. L’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui l’azione è proposta, ma anche al momento della decisione. Irrilevante è la mera possibilità che la sentenza di revocazione sia a sua volta impugnata per cassazione, giacché la carenza di interesse del ricorrente è attuale, essendo venuta meno la pronuncia che costituiva l’oggetto del ricorso. Ne consegue la cessazione della materia del contendere e, in ragione del sopravvenuto difetto di interesse, non è dovuto il doppio del contributo unificato.

Il Fatto

Una società contribuente e uno degli acquirenti proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la CTR Lazio aveva rigettato il gravame contro l’avviso di accertamento che aveva rideterminato il maggior valore, ai fini dell’imposta di registro, di un terreno compravenduto sito in Civitavecchia. La controversia riguardava terreni poi dichiarati demaniali e gravati da diritti di uso civico.

Nel corso del giudizio di legittimità, i ricorrenti depositavano memoria con cui rappresentavano che la sentenza impugnata era stata revocata e che, in fase rescissoria, l’avviso di accertamento era stato annullato. Dichiaravano quindi di non avere più interesse alla decisione e invocavano la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

I ricorrenti avevano articolato quattro motivi: la violazione delle norme sulla nullità della compravendita di terreni inalienabili, con conseguente non assoggettabilità a imposta di una mera occupazione di fatto; la violazione degli artt. 51 e 52 d.P.R. n. 131/1986, per l’assenza di valore commerciale di terreni incommerciabili; la violazione dell’art. 2909 cod. civ., per contrasto con un giudicato formatosi su altra compravendita; e la nullità della sentenza per omessa pronuncia su altri motivi di appello.

La Corte non esamina nel merito tali censure, perché il sopravvenuto deposito della sentenza di revocazione muta il quadro processuale. Sulla base della CTR Lazio n. 2665 del 2020, sia pure prodotta senza attestazione di passaggio in giudicato, la sentenza impugnata è stata revocata, con conseguente annullamento dell’avviso di rettifica e liquidazione.

Il Collegio richiama il principio secondo cui la revocazione della sentenza impugnata con il ricorso per cassazione, determinando la caducazione delle statuizioni di merito e la loro sostituzione con quelle rese in fase rescissoria, rende il ricorso privo di oggetto e caratterizzato da sopravvenuto difetto di interesse (Cass., 18 settembre 2023, n. 26725). L’interesse ad agire deve sussistere anche al momento della decisione, perché è in relazione a tale momento che va valutato.

La Corte precisa che non rileva la possibilità che la sentenza di revocazione sia a sua volta impugnata per cassazione: si tratta di una mera eventualità, mentre la carenza di interesse è attuale, essendo venuta meno la pronuncia oggetto del ricorso (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9201 del 02.04.2021).

Quanto alle spese, l’esito del giudizio ne impone la compensazione integrale. Infine, trattandosi di esito conseguente a sopravvenuto difetto di interesse, non deve farsi luogo al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (Sezioni Unite n. 28383 del 2020 e n. 3542 del 2017). La Corte dichiara pertanto inammissibile il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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