Compensazione minori introiti Ici: rilevano le perdite non consolidate degli anni precedenti (Cass. civ. Sez. I n. 25578 del 20.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di Ici, i minori introiti conseguiti dai Comuni per effetto dell’autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D sono compensati dai trasferimenti erariali previsti dall’art. 64 della legge n. 388 del 2000 e dal D.M. n. 197 del 2002, purché il minor introito superi euro 1.549,37 e lo 0,5% della spesa corrente. Il superamento di tali soglie va valutato espungendo il minor gettito già compensato e consolidato, ma computando anche quello derivante da autodichiarazioni di anni precedenti rimaste sotto soglia e quindi non consolidate. La verifica annuale non può essere limitata alla sola perdita maturata nell’anno di riferimento, dovendosi considerare il complesso delle perdite espunte e non consolidate accumulatesi dopo l’ultimo consolidamento.
Il Fatto
Un Comune conveniva in giudizio il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Economia e delle Finanze davanti al Tribunale di Milano, chiedendo la condanna al pagamento della somma di euro 405.100,60 ai sensi dell’art. 64, comma 1, della legge n. 388 del 2000, con riferimento agli anni dal 2002 al 2010. La pretesa riguardava i minori introiti Ici derivanti dall’autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, introdotta dal D.M. n. 701 del 1994.
Il Tribunale accoglieva la domanda, riconoscendo il credito in relazione al complesso degli immobili passati ad autodeterminazione, indipendentemente dall’anno del passaggio. I Ministeri proponevano appello e la Corte territoriale riteneva parzialmente fondato il gravame, aderendo alla tesi erariale del consolidamento ma ammettendo il computo delle perdite non compensate degli anni precedenti. I Ministeri ricorrevano quindi per cassazione.
La Motivazione della Corte
La questione dibattuta attiene al metodo di determinazione dei contributi statali compensativi dei minori introiti Ici. Occorre stabilire se la base di calcolo debba considerare tutti gli immobili di categoria D autodeterminati dal 2001 in poi, come sostiene il Comune, o soltanto quelli oggetto di autodichiarazione nell’anno di riferimento, come sostengono i Ministeri. Il punto più specifico, e nuovo, riguarda il caso in cui, dopo una o più annualità sotto soglia e quindi non compensate, si superino entrambe le soglie: se la compensazione riguardi solo la perdita dell’anno o anche quelle pregresse non consolidate.
La Corte richiama il meccanismo normativo. L’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1992 agganciava la base imponibile dei fabbricati di categoria D al valore contabile fino all’attribuzione della rendita; il D.M. n. 701 del 1994 consentiva ai contribuenti la rendita provvisoria. Da qui il minor gettito comunale, che la legge ha inteso neutralizzare. L’art. 64 della legge n. 388 del 2000 ha adottato il metodo c.d. differenziale, subordinando la compensazione al superamento delle due soglie, concorrenti e valide per tutti i Comuni.
Il Collegio conferma l’orientamento già espresso (Cass., sez. 1, n. 18701 del 2023; n. 14824 del 2024), secondo cui il superamento delle soglie va valutato senza considerare il minor gettito derivante da autodichiarazioni di anni precedenti già compensate e consolidate, ma tenendo conto di quello derivante da autodeterminazioni pregresse rimaste non compensate. Non può essere conteggiata una perdita ormai compensata stabilmente dal trasferimento erariale.
La Corte precisa però che nessun elemento testuale, nella legge o nel regolamento, consente di espungere dal minor gettito di un certo anno anche quello maturato per effetto di autodichiarazioni presentate negli anni precedenti e non compensate per la loro modestia sotto soglia. L’art. 2, comma 4, secondo periodo, del D.M. n. 197 del 2002 conferma tale lettura, riferendosi all’importo complessivo del minore gettito senza alcun richiamo all’anno della prima autodeterminazione.
Ne deriva che, ai fini della verifica del superamento della soglia dello 0,5%, si deve considerare non la sola perdita espunta nell’anno, ma il complesso delle perdite espunte e non consolidate accumulatesi dopo l’ultimo consolidamento. Nella specie, per il 2004, la somma espunta dei tre anni dal 2002 al 2004 supera la soglia della spesa corrente, con conseguente consolidamento. Il ricorso dei Ministeri è pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese per la novità della questione.
Nota della Redazione
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