Aree portuali in concessione non classificabili in categoria E se uso imprenditoriale (Cass. civ. Sez. V n. 25619 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento catastale degli immobili situati in area portuale, il criterio della mera localizzazione non è sufficiente, dovendosi accertare se l’attività sia esercitata secondo parametri economico-imprenditoriali. Sussiste una incompatibilità tra classificazione nel gruppo E e destinazione dell’immobile ad uso commerciale o industriale, ai sensi dell’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262/2006, convertito con legge n. 286/2006. L’autonomia funzionale e reddituale del cespite prevale sull’interesse pubblico dell’attività svolta, restando irrilevante la natura pubblica del servizio portuale. La disciplina della legge n. 205/2017, che riconduce le aree portuali in E/1, opera solo a decorrere dal 1° gennaio 2020 e non è applicabile retroattivamente.

Il Fatto

La società proponeva un docfa per il classamento in categoria E/1 di un’area situata nel porto, costituita da capannoni, spogliatoi e servizi adibiti a deposito temporaneo e custodia di merci provenienti dall’estero e sdoganate in porto. L’Agenzia delle Entrate impugnava l’avviso di accertamento di rettifica del classamento.

La C.T.R. Liguria confermava la categoria proposta dalla società, rilevando che l’area era destinata al traffico marittimo e a operazioni collegate alle attività portuali, quindi inidonea a produrre reddito in via autonoma. L’amministrazione ricorreva per cassazione con due motivi, entrambi incentrati sulla violazione della normativa catastale e sull’asserita mancata considerazione dell’uso commerciale dei cespiti.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi, tra loro correlati, ritenendoli fondati. Il primo motivo denuncia l’applicazione retroattiva delle disposizioni della legge n. 205/2017, che riconducono in E/1 le aree portuali funzionali alle operazioni e ai servizi portuali: tale disciplina opera, però, solo a decorrere dal 1° gennaio 2020. Il secondo motivo censura la sussunzione del fatto materiale nella fattispecie legale, contestando che gli immobili possano essere classificati in categoria D/8 in ragione dell’uso commerciale e dello stoccaggio delle merci.

In via pregiudiziale, la Corte disattende le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla società. La mancata istanza di trasmissione del fascicolo di merito non comporta improcedibilità, poiché la questione sollevata è di puro diritto e non richiede l’esame degli atti. Quanto all’asserita novità della censura, la Corte osserva che il ricorrente non deve allegare la deduzione della questione dinanzi al giudice di merito quando la stessa non esige alcun preliminare accertamento fattuale, trattandosi di valutare la conformità della decisione ai principi di diritto. È esclusa anche l’esistenza di un giudicato interno, poiché la censura investe l’erronea sussunzione del fatto nella norma, non le valutazioni in fatto sulle caratteristiche dei beni.

Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale. La qualificazione nel gruppo E è propria di immobili con marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale che li rende incommerciabili ed estranei a ogni logica commerciale e produttiva. L’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262/2006 esclude espressamente che nelle categorie da E/1 a E/6 ed E/9 possano essere compresi immobili destinati ad uso commerciale, industriale o ad ufficio privato, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale.

Per un corretto censimento degli immobili ubicati in area portuale non può quindi utilizzarsi il criterio formale della localizzazione, ma occorre accertare lo svolgimento dell’attività secondo parametri imprenditoriali. È irrilevante che le attività portuali siano di pubblico interesse, poiché tale interesse non esclude che l’attività sia esercitata secondo criteri economici tipici dell’impresa commerciale. Neppure la concessione demaniale esclude di per sé lo sfruttamento economico e imprenditoriale del bene.

La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui le aree portuali non sono classificabili in categoria E se concretamente destinate a finalità commerciali, poiché l’imposizione è fondata sul criterio della funzione e non su quello dell’ubicazione. L’art. 1, comma 578, della legge n. 205/2017, che riconduce in E/1 le aree portuali affidate in concessione a privati, si applica solo dal 1° gennaio 2020, confermando la legittimità del diverso regime precedentemente operante.

Nel caso concreto, le aree e gli impianti sono destinati a servizi di custodia e stoccaggio di merci, al traffico e alle operazioni connesse al trasporto, attività riconducibili a parametri economico-imprenditoriali. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio alla CGT II della Liguria, in differente composizione, anche per la regolamentazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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