Spese di legittimità liquidate oltre il massimo tabellare senza motivazione (Cass. civ. Sez. II n. 25618 del 21.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La liquidazione delle spese del giudizio di legittimità che supera il massimo tabellare dello scaglione di valore applicabile è illegittima quando la sentenza non ne indica le ragioni. Il giudice del merito deve motivare lo scostamento oltre il limite dell’aumento dell’80 per cento dei valori medi. Il soccombente, invece, non ha diritto alla liquidazione in misura pari ai valori medi, che la legge non garantisce. La determinazione del valore della causa prescinde dalla clausola di richiesta generica «o quella maggiore o minore benevisa», che vincola solo il giudice e non muta lo scaglione. L’omessa motivazione sull’eccesso tabellare integra vizio di violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e dei parametri ministeriali.
Il Fatto
Il Condominio ricorrente agiva contro un condomino per la restituzione della somma corrisposta dall’assicuratore e da questi trattenuta in acconto sul maggior danno dell’immobile, dopo i lavori di rifacimento della fognatura condominiale eseguiti da una impresa. Il condomino proponeva domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni subiti dall’unità immobiliare.
Il Tribunale accoglieva la domanda del Condominio. La Corte di appello di Ancona confermava, ma la sentenza veniva cassata con rinvio per difetto di motivazione. Nel giudizio di rinvio la Corte territoriale riformava parzialmente la decisione e condannava il Condominio al pagamento di una somma, liquidando specificamente le spese dei diversi gradi, tra cui quelle del giudizio di legittimità. Il Condominio ricorre per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui si deduce la nullità della sentenza per essere stata deliberata prima della scadenza dei termini per le memorie di replica. Il motivo è infondato. Il controricorrente ha prodotto lo storico del fascicolo del giudizio di rinvio, ammesso ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. perché attinente alla nullità della sentenza impugnata. Dallo storico risulta che le memorie sono state depositate nel termine e che il fascicolo è stato rimesso al collegio solo successivamente. La divergenza tra la data della camera di consiglio indicata in calce e la scadenza dei termini non integra una deliberazione anticipata, e comunque l’errore è provato dal documento, non presunto.
Quanto al secondo e terzo motivo, esaminati congiuntamente, la Corte li dichiara inammissibili. La Corte del rinvio ha adempiuto alle indicazioni della precedente ordinanza di cassazione, procedendo all’esame comparato delle due fatture alla luce della consulenza tecnica, delle deposizioni testimoniali e della descrizione oggettiva delle voci. Le censure, sotto l’apparenza del vizio di motivazione, sollecitano un riesame del merito e una diversa valutazione delle prove, non consentiti in sede di legittimità. La motivazione supera il minimo costituzionale secondo il principio delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014.
Il quarto motivo, sulla pretesa nullità per contrasto tra motivazione e dispositivo in ordine alle spese, è pure inammissibile. La motivazione non reca una statuizione autonoma: enuncia il canone della soccombenza riferita all’esito globale del giudizio. È il solo dispositivo a statuire, e la percentuale posta a carico del Condominio è l’unica coerente con quel canone, essendo il Condominio parte prevalentemente soccombente. La motivazione è quindi affetta da lapsus calami, dovendosi intendere compensate le spese nella misura di un terzo.
Il quinto motivo è fondato per quanto di ragione. La sentenza ha liquidato le spese del giudizio di legittimità senza indicarne le ragioni. La domanda riconvenzionale, proposta per una somma determinata, colloca la causa nello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000. Non giova l’assunto del valore indeterminabile: la clausola di richiesta generica vale solo a non vincolare il giudice e non muta il valore della causa. Nel testo dell’art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014 applicabile ratione temporis, i valori medi potevano essere aumentati di regola fino all’80 per cento, e il superamento di quel limite esigeva specifica motivazione. La liquidazione eccede il massimo così determinabile e la sentenza non ha motivato lo scostamento. Il motivo è accolto per l’eccesso rispetto al massimo tabellare in difetto di motivazione, non per un diritto del soccombente ai valori medi.
La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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